Contenuto principale

Energia spettante alla Provincia (Centrali idroelettriche > 220 kW)

Base legislativa

  • articolo 13 dello statuto speciale d’autonomia dell’Alto Adige;
  • relativa norma di attuazione dello statuto speciale di autonomia, approvata con D.P.R. n. 235/77, nel testo vigente;
  • legge provinciale n. 18 del 30.8.1972;
  • delibera della Giunta provinciale n. 2769 del 28.7.2008; 
  • decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 18.5.2009.

Secondo l’articolo 13 dello statuto speciale d’autonomia dell’Alto Adige e l’articolo 1 della legge provinciale n. 18 del 30.08.1972 i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico (potenza superiore a 220 kW) hanno l’obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Provincia Autonoma di Bolzano 220 kWh di energia per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Qualora la Provincia non ritiri tale energia, i concessionari devono corrispondere semestralmente alla Provincia un compenso unitario per ogni kWh non ritirato (per l'anno 2009 è di 0,100174 €/kWh).
Con decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 18.5.2009è stato stabilito il compenso unitario per ogni kWh non ritirato per l'anno 2009.