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Costruzione di impianti idroelettrici
Contributi per la costruzione di impianti idroelettrici
Base legislativa:
- L.P. del 19.02.1993, n. 4, e successive modifiche
- Deliberazione della Giunta provinciale del 11.08.2000, n. 3028, concernente i criteri per la concessione dei contributi di cui alla L.P. n. 4/93
La Giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo nella misura massima dell'80 per cento delle spese ritenute ammissibili per la costruzione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di derivazioni d'acqua per la produzione di energia utilizzata da:
- edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo;
- malghe sprovviste del servizio elettrico;
- rifugi alpini sprovvisti del servizio elettrico.
Il contributo non viene concesso nei casi in cui per gli edifici sprovvisti del servizio elettrico, e cioè maso, rifugio o malga, risulti realizzabile un allacciamento alla rete elettrica a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche. I contributi sono disposti con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia.