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Acque reflue industriali

In base alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n.8 si intendono “acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.”

Tutti gli scarichi industriali necessitano di autorizzazione in base all´art. 38 (approvazione progetto) e art. 39 (collaudo delle opere ed autorizzazione).

In base al “corpo ricettore” dello scarico vengono definiti diversi limiti di emissione:

  • Art. 31 Scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo:
    fanno riferimento i limiti di emissione dell´allegato G della legge provinciale del 18 giugno 2002, n.8.
  • Art. 32 Scarico nel sottosuolo e nelle acque sotterranee:
    esclusivamente per gli scarichi derivanti da acque degli impianti di scambio termico.
  • Art. 33 Scarichi in acque superficiali:
    fanno riferimento i limiti di emissione dell´allegato D della legge provinciale del 18 giugno 2002, n.8 ed inoltre è vietato lo scarico in laghi naturali.
  • Art. 34 Scarichi in rete fognaria:
    fanno riferimento i limiti di emissione dell´allegato E della legge provinciale del 18 giugno 2002, n.8.
    Secondo l´art. 10 del regolamento di esecuzione vengono stabilite le modalitá di allacciamento in base alla tipologia, alla quantitá scaricata, alla distanza dalla rete fognaria ed inoltre vengono stabiliti gli impianti di pretrattamento.
  • Art. 35 e 39 Scarichi di sostanze pericolose:
    fanno riferimento i limiti di emissione degli allegati D, E, F e G della legge provinciale del 18 giugno 2002, n.8.
    Con l’autorizzazione può essere disposto che gli scarichi parziali di sostanze pericolose subiscano un trattamento prima della loro confluenza nello scarico generale, fissando i limiti per tali sostanze, ovvero che gli stessi siano separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti. Non è consentito diluire gli scarichi parziali di cui sopra con acque di raffreddamento, di lavaggio o impiegate per la produzione di energia elettrica.
    L’autorizzazione ha una validità di quattro anni. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.
  • Art. 37 Riciclo e riutilizzo dell´acqua:
    Al fine di conseguire il risparmio delle risorse idriche, di ridurre il numero degli scarichi e di prevenire situazioni di crisi idrica, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico può prescrivere il riciclo ed il riutilizzo delle acque reflue per i seguenti usi industriali:
    • Acqua antincendio
    • Acqua di processo
    • Acqua di lavaggio

Competenze

Le autorizzazioni per gli scarichi industriali vengono rilasciate in base all´art. 38 e 39 della legge provinciale del 18 giugno 2002, n.8
I progetti vanno presentati al comune competente, il quale richiede il parere all´Agenzia per le categorie non comprese nell´allegato M della legge legge provinciale del 18 giugno 2002, n.8.
La documentazione tecnica deve contenere:
a la descrizione degli insediamenti e, nel caso di stabilimenti, del ciclo produttivo e delle materie prime ed intermedie impiegate, della capacità di produzione e del fabbisogno idrico
b la qualità e la quantità degli scarichi che si intendono effettuare
c il corpo ricettore ove le acque reflue verrannoscaricate
d la descrizione dei sistemi di fognatura e trattamento
e qualsiasi ulteriore informazione e dato, secondo criteri e modalità da definirsi con il regolamento di esecuzione

Approvazione progetti

Collaudo e autorizzazione allo scarico

Almeno 15 giorni prima dell’attivazione degli scarichi relativi a opere approvate ai sensi dell’articolo 38, deve essere presentata la domanda di collaudo e autorizzazione dello scarico al comune competente per le opere di cui all'allegato M ed all'Agenzia per i restanti. Nella domanda deve essere indicata la data di messa in esercizio e deve essere allegata una dichiarazione che attesta la conformità alle caratteristiche indicate nel progetto. La dichiarazione deve essere sottoscritta da un tecnico qualificato iscritto ad un albo professionale.
Con la presentazione della richiesta di autorizzazione, lo scarico si intende provvisoriamente autorizzato a partire dalla data indicata nella richiesta stessa.

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