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Aree di tutela dell'acqua potabile

Le aree di tutela dell'acqua potabile vengono segnalate con questo cartello La Legge Provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 prevede la tutela di tutte le fonti idriche potabili pubbliche. In conformità a studi idrogeologici specifici nel bacino imbrifero di sorgenti e pozzi potabili pubblici possono essere vietate le attività che possono comprometterne la loro disponibilità e la qualità.
L’acqua potabile è il nostro alimento primario. Non solo essa deve essere disponibile in quantità sufficiente, ma deve essere garantita anche la sua purezza. Per assicurare e migliorare la disponibilità e la qualità anche in futuro è necessario che, laddove le sorgenti ed i pozzi siano alimentati con acqua di provenienza meteorica od da acque superficiali, il suolo ed il sottosuolo siano tutelati in maniera particolare. Per garantire questa salvaguardia vengono elaborati, in base a studi idrogeologici, speciali piani di tutela per il bacino di alimentazione delle fonti idriche potabili pubbliche che vengono inseriti nel Piano urbanistico comunale (PUC) con modalità di istituzione diverse a seconda se l’utilizzo a scopo potabile è precedente o meno all’entrata in vigore della Legge Provinciale 8/2002 in data 17 luglio 2002. Questi piani di tutela sono la base per le aree di tutela dell’acqua potabile in Alto Adige, le quali vengono generalmente suddivise in 3 zone con diversi divieti, vincoli e limitazioni d’uso. Potranno essere vietati ad esempio gli scavi oltre una certa profondità oppure, nella zona II, cioè quella ristretta, essere vietato lo spargimento di colaticcio o liquami di origine zootecnica. Oppure potrà essere necessario regolamentare, nella zona III, il bacino imbrifero, l’utilizzo di fitofarmaci, limitandoli a quelli riportati nella Lista positiva. Per i proprietari dei terreni vincolati sono comunque previsti indennizzi per le limitazioni, che vengono regolarmente aggiornati con deliberazione della Giunta Provinciale.