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Combustibili autorizzati
L'art. 8 della Legge provinciale del 16 marzo 2000 n. 8 stabilisce i combustibili ammessi per il funzionamento degli impianti. Sostanzialmente nel territorio della provincia di Bolzano è ammesso l’uso dei seguenti combustibili:
- combustibili gassosi;
- gasolio, kerosene ed altri distillati di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,2 per cento in peso;
- legno non trattato in pezzi con un’umidità massima non superiore al 20 per cento, sotto forma di trucioli, cortecce, brichette prive di leganti e carbone di legna;
- biodiesel avente le caratteristiche di cui all’allegato del decreto ministeriale 31 dicembre 1993 ed olii vegetali non trattati;
Per motivate e specifiche esigenze di tutela ambientale e della salute dell’uomo, l’Agenzia provinciale per l’ambiente può vietare o ammettere l’utilizzo di determinati combustibili nel territorio della provincia di Bolzano.