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Legislazione
La normativa vigente in Italia
Il radon è un gas ubiquitario e perciò non è possibile eliminarlo totalmente. Di conseguenza tutte le normative in materia hanno come caratteristica generale quella di fissare dei cosiddetti livelli di azione o intervento, ossia dei valori di concentrazione di radon superati i quali raccomandare (o imporre) delle azioni di rimedio per ridurrne la concentrazione. Sotto questi livelli il potenziale rischio è considerato “accettabile”.
In edifici residenziali
A livello europeo è in vigore la raccomandazione 90/143/Euratom del 21/02/90 che per gli edifici residenziali esistenti consiglia una soglia d’intervento di 400 Bq/m³, per quelli nuovi (ancora in fase di progetto) di 200 Bq/m³. In caso di superamento è raccomandata l'adozione di contromisure per abbassare la concentrazione di radon. In Italia a riguardo non esiste ancora un limite di legge.
In ambienti di lavoro
Per questi, in Italia, il 01.01.2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 26.05.2000 n. 241 (pubblicato sulla G.U. n. 203 del 31.08.2000 N.140/L). È stata così recepita la direttiva 96/29/Euratom del 13.05.96 in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, che riguardo alle sorgenti naturali di radiazioni (p.es. radon) chiede agli stati membri di individuare le attività lavorative a rischio, di eseguire adeguati controlli e di imporre dei limiti per gli ambienti di lavoro. Il D.L. 241 va ad integrare il D.L. 17.03.1995 n. 230 (in materia di radiazioni ionizzanti) nel quale inserisce il Capo III bis introducendo gli articoli da 10 bis a 10 octies per disciplinare, ai fini della sicurezza dei lavoratori e, ove occorra, della popolazione, le attività lavorative nelle quali sono presenti sorgenti naturali di radiazioni (in particolare prodotti di decadimento del radon, del toron o radiazioni gamma).
Si riassumono di seguito le attività lavorative d'interesse, i livelli d’azione ed i tempi per l’attuazione delle relative disposizioni (vedi anche Circolare n. 5 /2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale):
3.2.1. Art.10 bis, comma 1, lettera a) - attività lavorative in tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei o interrati: il datore di lavoro é tenuto ad effettuare la misurazione della concentrazione di radon entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, secondo linee guida emanate dalla cosiddetta Commissione “radon” istituita dall’art. 10 septies.
Regime transitorio: l’obbligo predetto entra in vigore il 1 marzo 2002, fermo restando i 24 mesi di tempo, a partire da quest’ultima data, per effettuare le misure. (art.37, comma 2, D.Lgs.241/00).
Esistono due livelli d’azione: la concentrazione di radon (Rn-222) misurata come media annuale non deve superare il livello d’azione fissato in: 500 Bq/m³. Se si supera questo livello si valuta un secondo livello d’azione di 3 mSv/a (per 2000 ore lavorative; 3x10-9 Sv/Bqhm³ x 2000h x 500 Bq/m³ = 0,003 Sv/a ). Contrariamente al primo questo secondo livello d’azione tiene anche conto del tempo di permanenza. Attenzione! Questo secondo livello d’azione non è valido per scuole dell’obbligo, scuole materne e asili nido. Per questi vale tassativamente il livello di 500 Bq/m³.
Perciò fatta eccezione per gli esercenti di asili nido, scuola materna e scuola dell’obbligo, il datore di lavoro, in caso di superamento del livello d’azione per il radon di 500 Bq/m³, può non adottare azioni di rimedio se dimostra, tramite un esperto qualificato, che nessun lavoratore è esposto ad una dose superiore a 3 mSv/anno (ad esempio in base alle limitate ore annue di permanenza nei locali ove si superano i predetti 500 Bq/m ³).
Obblighi del datore di lavoro:
- fare eseguire le misure di esposizione di radon nei luoghi di lavoro.
- richiedere una relazione tecnica contenente i risultati di misura.
- fare ripetere ogni anno le misurazioni se i valori misurati sono compresi tra 0,8 e 1,0 dei livelli di azione.
- in caso di superamento dei livelli di azione, darne comunicazione agli organi di vigilanza (Arpa, Appa, A.S.L., e Direzioni Provinciali del Lavoro). Le direzioni provinciali dovranno trasmettere i predetti dati al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al fine del loro inserimento in un archivio nazionale. La periodicità e la modalità di trasmissione saranno rese note con successiva circolare.
- in caso di superamento dei livelli d’azione, sentito l’esperto qualificato, adotta subito le necessarie azioni di rimedio che devono essere completate (con relative misure di controllo) entro 3 anni dal rilascio della relazione tecnica.
- se, nonostante le azioni di rimedio non si è riusciti a rientrare nella norma, il datore di lavoro deve porre in atto la sorveglianza fisica di radioprotezione, come imposto dal Capo VIII del DL 230 ove applicabile (classificazione dei lavoratori, sorveglianza fisica, sorveglianza medica ecc.).
3.2.2. Art.10 bis, comma 1, lettera b) - attività lavorative in superficie in zone ben individuate: il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le misure di concentrazione di radon, a partire dai locali seminterrati o al piano terreno, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dall’individuazione effettuata dalle Regioni e Province Autonome, sempre secondo le linee guida della Commissione radon. Le regioni devono in ogni caso effettuare la prima individuazione delle zone entro cinque anni dal 31 agosto 2000. Gli adempimenti di cui sopra dovranno quindi essere attuati solo nei luoghi di lavoro che si trovano nelle aree individuate a rischio. Precisiamo che in Alto Adige la mappatura del radon è stata completata.
Livelli d’azione ed obblighi del datore di lavoro: come nel caso 1): in entrambi i casi 1) e 2) si può presumere che la sorgente di maggiore emissione è il suolo, pertanto la nuova legge interessa in particolare gli ambienti di lavoro sotterranei in zone considerate a rischio. Nei seguenti casi 3) c), d) ed e) la fonte d’esposizione più rilevante è data dai radionuclidi naturali presenti nei materiali utilizzati in alcune lavorazioni speciali o nei rifiuti prodotti. Art.10 bis, comma 1, lettera c), d) ed e):
(c) attività lavorative implicanti l’uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma contenenti radionuclidi naturali.
(d) Attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi, ma contenenti radionuclidi naturali.
(e) Attività lavorative in stabilimenti termali o attività estrattive non disciplinate dal capo IV.
Le attività lavorative c) e d) sono individuate nell’allegato I bis e mutuate da documenti comunitari e comprendono in particolare l’uso di minerali fosfatici e depositi per il commercio per fertilizzanti, l’estrazione e la raffinazione di petrolio, la lavorazione di alcuni minerali (es. bauxite), di sabbie zirconifere, di terre rare, la produzione di materiali refrattari, l’impiego di composti del torio per la produzione di elettrodi, di vetri ottici e di reticelle per lampade a gas, la produzione di pigmento al biossido di titanio. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, una valutazione preliminare sulla base di misurazioni espletate secondo le indicazioni e le linee guida della Commissione.
Regime transitorio: l’obbligo di effettuare le valutazioni delle esposizioni entra in vigore il 1 settembre 2003, fermo restando i 24 mesi di tempo per effettuarle.
Livelli d’azione:
1 mSv/a di dose efficace per i lavoratori, con esclusione del contributo dovuto al radon presente nell’ambiente per caratteristiche geofisiche e costruttive, fatta eccezione degli stabilimenti termali, dove si deve tenere conto anche del radon.
0,3 mSv/a di dose efficace per la popolazione, fatta eccezione degli stabilimenti termali.
Se l’esposizione valutata non supera 1 mSv/anno, si ripetono le valutazioni ogni 3 anni o nel caso di variazioni significative del ciclo produttivo.
Se l’esposizione supera 1 mSv/anno, il datore di lavoro deve effettuare l’analisi dei processi lavorativi ai fini della valutazione della dose e, se quest’ultima è superiore a 0,8 mSv/anno, deve ripetere la valutazione annualmente.
3.2.4. Art.10 bis, comma 1, lettera f) - Attività lavorative su aerei: al personale navigante che effettua voli a quota non inferiore a 8000 metri si applicano le norme di cui al Capo VIII, fatta eccezione per alcuni articoli ritenuti non applicabili per la particolare attività, quali ad esempio l’obbligo di classificazione e di segnalazione delle zone, l’obbligo dell’EQ di effettuare l’esame preventivo dei progetti, la prima verifica e la sorveglianza ambientale.
3.2.5. Art. 10 septies: La nuova legge prevede una Commissione tecnica che avrà il compito di elaborare delle linee guida sui seguenti punti:
• sulle metodologie e tecniche di misura più appropriate
• elaborare criteri per l’individuazione di zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon e altro, come riportato nella presente legge.
• proposte ai fini della adozione omogenea di misure correttive e di provvedimenti e volte ad assicurare un livello ottimale di radioprotezione

FIGURA 5 ) Schema degli adempimenti previsti dal DL 241/2000 riguardo al radon in ambienti di lavoro
La normativa in Alto Adige
Nonostante le concentrazioni relativamente elevate di radon indoor registrate in Alto Adige, non esiste a riguardo una propria normativa provinciale. Ad ogni modo, già nel 1998 su iniziativa del laboratorio in collaborazione con il consorzio dei comuni è stato introdotto nel formulario di richiesta della concessione edilizia un passo sul radon che invita il cittadino ad informarsi in merito presso il proprio comune o il laboratorio, come riportato di seguito:
Testo nel formulario per la concessione edilizia in Alto Adige:
Prevenzione Radon:Richieda informazioni sulla presenza di radon nel luogo d’interesse (vedi mappatura del radon). Nel caso questa zona fosse maggiormente interessata dal fenomeno, si consiglia di prevedere delle contromisure atte a limitare l’ingresso del radon. Per informazioni rivolgersi all’Agenzia per l’ambiente – laboratorio di chimica fisica di Bolzano.>
Alcuni esempi di contromisure in zone con presenze maggiori di radon:
- Prevedere un ottimo isolamento del fondamento p.es. un fondamento a platea, evitando delle perforazioni (realizzare le uscite di condotte ecc. lateralmente). Evitare di fare cantine senza pavimentazione (solo terra); evitare collegamenti aperti tra la parte interrata ed il giroscale.
- Prevedere sotto un basamento impermeabile uno strato permeabile collegato all’esterno con un canale di scarico, dal quale possa fuoriuscire il radon o eventualmente essere aspirato.
- Prevedere le condotte o i camini in modo che non possano fungere da vie di trasporto per il radon negli ambienti abitativi.
- Prevedere l’areazione in modo che non si creino delle depressioni nelle parti basse della casa. Prevedere una presa d’aria esterna per impianti di riscaldamento a fiamma.
Riguardo agli ambienti di lavoro in Alto Adige viene adottata la regolamentazione nazionale. Vengono regolarmente svolti controlli presso le terme di Merano e sono stati eseguiti controlli in molti edifici pubblici (scuole, asili, uffici, biblioteche, ecc) e ambienti di lavoro particolari (p. es. centrali idroelettriche e tunnel). In diverse scuole ed asili sono già state realizzate con successo o sono in fase di realizzazione delle contromisure. Per edifici pubblici la prevenzione radon è già obbligatoria.
Al fine di poter individuare le attività lavorative oggetto del decreto legislativo no. 241/2000, art. 10 bis, comma 1, lettera a) e per indirizzare meglio le future indagini, il Laboratorio ha realizzato un apposito questionario spedito nell’agosto 2001 a tutti i datori di lavoro nelle zone fino ad oggi considerate a rischio radon. Circa il 40% ha risposto. Si riporta di seguito il questionario.
Il questionario del radon
Questionario riferito alle attività lavorative oggetto del Decreto Legislativo 26.05.2000 nr. 241.
1) Comune .....................................................................................................
2) Nome, Indirizzo ...........................................................................................
3) Indicare il tipo di attività lavorativa: ...........................................................
Segnare nella casella vuota a destra il numero o i numeri corrispondenti al proprio caso (se necessario indicare anche più di un numero).
4) Tipo di attività: pubblici esercizi ed alberghieri (1), artigianato (2), industria (3), commercio (negozio) (4), ufficio (5), edificio pubblico (6), edilizia (7), terme (8), centro fitness (9), miniera (10), costr. gallerie (11), banca (12), affittacamere (13), altri (14).
5) Numero medio di dipendenti: meno di 5 (1), 5 - 10 (2), 11 - 20 (3), più di 20 (4)
6) L'attività lavorativa viene svolta fra aprile - settembre (1), ottobre - marzo (2), durante tutto l'anno (3).
7) L'attività lavorativa viene svolta prevalentemente: all'aperto (1), in ambienti semichiusi (2), all'aperto ed in ambienti chiusi (3), solo in ambienti chiusi (4), anche in ambienti interrati (5).
8) Gli ambienti seminterrati o totalmente interrati sono adibiti solo per una permanenza saltuaria delle persone p.es. deposito o garage senza custode (1) o effettivamente anche a posto di lavoro con permanenza prolungata (2).
9) Scegliere dalle seguenti figure il tipo d'edificio che meglio descrive la propria situazione ed indicare con una croce dove si trovano gli ambienti di lavoro, p. esempio:
1. caso: alcuni posti di lavoro si trovano al piano terra, altri al 2. piano in una casa senza un sotterraneo: segnare con una croce la T ed il 2 in figura 1.
2. caso: questa volta il posto di lavoro si trova solo al piano terra, però la casa si trova su di un pendio ed un lato della casa è più basso dell'altro: segnare la T in figura 5.

Segnare nella casella vuota a destra il numero o i numeri corrispondenti al proprio caso (se necessario indicare anche più di un numero).
10) Tipo di edificio: monofamigliare (1), condominio (2), casa a schiera (3), casa a torre (4), grande officina (5), albergo/ristorante (6), fattoria (7).
11) Indicare la data approssimativa di costruzione: dopo il 1980 (1), 1965 - 1979 (2), 1950 - 1964 (3), 1930 - 1949 (4), 1900 - 1929 (5), prima del 1900 (6).
12) L'edificio è stato risanato nella parte interrata o al piano terra negli ultimi 10 anni (1), no (2).
13) Le mura nella parte interrata ed al piano terra sono state realizzate prevalentemente con mattoni e cemento (1), pietra (2), legno (3), altro: ...........
14) La pavimentazione negli ambienti di lavoro è stata realizzata prevalentemente con: cemento (1), solo con lastricato o piastrelle di pietra (2), solo con tavole di legno (3), terreno naturale (terra) (4), altro:..........
15) Sotto la pavimentazione negli ambienti di lavoro si trova un vespaio ventilato (1), no (2).
16) Nell'edificio le stanze a diretto contatto con il terreno (p. es. la cantina) hanno una pavimentazione bene isolata (p. es. cemento)(1), o poco isolata (3) p. es. costituita solo da lastricato, piastrelle di pietra (4) o terreno naturale (terra) (5).
17) Negli ambienti di lavoro si osservano infiltrazioni d'acqua (2), no (1)
18) Gli ambienti di lavoro sono riscaldati d'inverno (2), no (1)
19) Gli ambienti di lavoro hanno durante tutto l'anno un ricambio d'aria forzato, automatico p.es. un ventilatore, un impianto di condizionamento (1), no (4), solo d'inverno(2), solo d'estate (3).
20) Gli ambienti di lavoro sono forniti di un proprio sistema di aspirazione (1), no (2). I macchinari sono forniti di un sistema d'aspirazione proprio (3). no (4).
21) Agli ambienti di lavoro sono muniti di porte d'accesso diretto all'esterno e queste sono normalmente aperte (2), anche d'inverno (1). Sono comunque usate di frequente (3). Non vi sono porte d'accesso diretto all'esterno (4) e queste sono normalmente chiuse (5).
22) Sono presenti finestre in tutte le stanze (2), solo in alcune stanze (3). Le finestre sono normalmente aperte (1), sono normalmente chiuse (4).
23) L'edificio è posto in una zona piana (1), pendio medio (2), pendio forte (3).
24) L'esposizione dell'edificio al sole è: scarsa (1), media (2), forte (3).
25) L'esposizione dell'edificio al vento è: scarsa (1), media (2), forte (3).
26) In alcuni ambienti di lavoro sono presenti tubazioni a vista (2), no (1), scoli nella pavimentazione (3).
27) Negli ambienti di lavoro vengono impiegati o depositati i seguenti materiali: fertilizzanti (2), minerali fosfatici (3), produzione di biossido di titanio (4), bauxite (5), materiali refrattari (6), sabbie zirconifere (7), materiali contenenti torio (8). No (1).
28) Negli ambienti di lavoro sono già state eseguite misure del radon (1). il valore misurato era superiore a 500 Bq/m³ (2). È stato fatto un risanamento radon (3),di che tipo?...................