Riferimenti legislativi

In base allo Statuto di Autonomia (1972) la Provincia Autonoma di Bolzano ha competenza legislativa primaria in materia di caccia e protezione della fauna selvatica.
Tuttavia il Sudtirolo è tenuto a rispettare le norme della riforma contenute nella legge quadro nazionale (legge n.157/92) nonchè nelle direttive comunitarie.

La legge provinciale n. 14/87 recante „Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia“ è stata emanata il 17 luglio 1987 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige del 28 luglio 1987, n. 34. Tale legge è stata successivamente modificata con la legge provinciale 28 novembre 1996, n. 23, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige del 10 dicembre 1996, n. 55, nonchè con la legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 10, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige del 23 ottobre 2007 n.43.

Il regolamento di esecuzione alla legge relativa alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia (approvato con decreto del presidente della Giunta Provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e pubblicato sul Bolletino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige del 2 maggio 2000 , n. 19).

Le direttive per l’esercizio della caccia, soggette al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta provinciale, vengono proposte dall’Associazione Cacciatori Alto Adige, a cui è affidata per legge la gestione delle riserve di diritto. Tali direttive sono contenute nel „regolamento provinciale sulla caccia“, approvato con decreto dell'Assessore delle foreste del 19 gennaio 2021 n. 31 e pubblicato come Edizione 1 del Giornale del Cacciatore - numero speciale

I criteri per la detenzione di uccelli a scopo ornamentale ed amatoriale sono stati approvati con delibera della Giunta provinciale n. 5190 del 13 ottobre 1997 e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige del 2 dicembre 1997, n. 56.