Recinzioni per selvaggina

Recinzioni per selvaggina

In Alto Adige le recinzioni per la selvaggina vengono introdotte principalmente per la produzione di carne, in particolare daini e cervi. Per l’allevamento di animali selvatici nei recinti è necessario richiedere l’autorizzazione all’Ufficio caccia e pesca.

Per il rilascio dell’autorizzazione il recinto deve soddisfare alcuni requisiti minimi, ovvero:

  • Una superficie minima di un ettaro per i daini e due ettari per i cervi
  • Sufficienti superfici idonee per l’alimentazione e riparo
  • Presenza di una sorgente
  • Numero minimo di capi: 4 capi (per un allevamento adeguato di animali da branco)
  • Possibilità di recintare e di monitorare costantemente.

Prima della costruzione, il richiedente deve inviare una domanda allegata con planimetria e “modulo LAFIS” all’Ufficio caccia e pesca, che si occupa di inoltrare la richiesta all’Ispettorato forestale competente e al locale posto di custodia dell’ufficio caccia e pesca. Qualora non vi sia alcun motivo di esclusione, il Direttore dell’Ufficio caccia e pesca approva la realizzazione di una recinzione per selvaggina nel rispetto delle disposizioni vigenti per la costituzione e la conduzione di un recinto. Gli animali non sono inseriti nella banca dati degli animali da produzione, bensì in un registro autonomo che viene vidimato dall’Ufficio.

Modulo rilascio autorizzazione recinzioni per selvaggina