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Cantieri, adeguamento delle attività consentite

I lavori di costruzione restano limitati. Alcuni tuttavia sono consentiti, ma solo con dispositivi di protezione e 5 lavoratori al massimo per cantiere. Ordinanza urgente del presidente della Provinci

Tra le attività consentite ci sono le installazioni di impianti elettrici. (Foto: Pixabay)

Con un Decreto ministeriale del ministero per lo sviluppo economico, sono stati indicati gli specifici riferimenti ai codici delle attività consentite anche in tempo di coronavirus. Ai fini dell’applicazione in Alto Adige, le modifiche sono state riprese dal presidente della Provincia Arno Kompatscher in un’ordinanza presidenziale urgente del 28 marzo.

Rimangono le limitazioni all’attività dei cantieri

"I lavori presso i cantieri rimangono ancora fortemente limitati. Alcune attività di ingegneria civile, installazioni di impianti elettrici e idraulici e altri piccoli interventi di cantiere possono tuttavia proseguire, anche se con numerose limitazioni a tutela degli operai dal coronavirus", afferma il presidente Kompatscher.

Le attività consentite sono quelle contraddistinte con i codici ATECO 42, vale a dire quelle di ingegneria civile (ad esclusione dei codici 42.91, opere idrauliche, 42.99.01, lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione, e 42.99.09, opere di ingegneria civile per industria e impianti sportivi) e 43.2, cioè installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni.

Nell’intero cantiere possono essere impiegati contemporaneamente un massimo di 5 addetti muniti di dispositivi di protezione individuale. Tecnici, progettisti e fornitori non rientrano in questo numero.

ASP/san/mc

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