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Diritti di pascolo e di legnatico

Il carico di bestiame ammesso al pascolo viene determinato con deliberazione del comitato o in alternativa della giunta comunale. Vanno in ogni caso rispettate anche le disposizioni forestali.
Tutti gli allevatori di bestiame residenti nella frazione o nel comune con il numero di UBA (Unità bovina adulta) che essi riescono a svernare con i propri foraggi prodotti nella frazione o nel comune possono esercitare i diritti di pascolo, semprechè tali diritti non siano diversamente regolati da consuetudini locali.
Se il pascolo non è sufficiente alla copertura del succitato fabbisogno, i diritti di pascolo vengono proporzionalmente ridotti.
Il personale provinciale forestale controlla il prescritto esercizio di pascolo ed è autorizzato a sanzionare eventuali trasgressioni.
Tenendo conto del fabbisogno domestico e dell'azienda, il comitato ovvero la giunta comunale assegna la relativa quantità di legname.
Contro la decisione del comitato o della giunta comunale entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del provvedimento è possibile presentare ricorso all'assessore provinciale per l'agricoltura tramite l'Ufficio proprietà coltivatrice.