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Elezioni del comitato d'amministrazione

I cinque membri del comitato vengono eletti a scrutinio segreto. L'elezione viene organizzata a cura del rispettivo comune a spesa della frazione. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutte le persone residenti nella località, iscritte nelle liste elettorali per le elezioni del consiglio comunale. Ogni elettore ed elettrice può esprimere fino a 2 preferenze.
Il risultato dell'elezione viene comunicato all'Ufficio proprietà coltivatrice che proclama le cinque persone elette con decreto del Presidente della Provincia.
Non possono far parte contemporaneamente dello stesso comitato marito e moglie, gli ascendenti ed i discendenti, fratelli, affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Il comitato elegge nel suo seno ed a maggioranza assoluta dei membri in carica il/la presidente; se dopo due votazioni nessuno dei membri ha ottenuto la maggioranza assoluta, nella stessa seduta si procede ad una votazione di ballottaggio tra le persone candidate che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti si considera eletta la persona più anziana d'età.

Tutto quanto non viene disciplinato dalla normativa provinciale riguardante l'elezione del comitato d'amministrazione si applica, in quanto compatibile, l'ordinamento elettorale e comunale vigente.

 

Vedi anche: Circolare riguardante le direttive concernenti il rinnovo dei comitati di amministrazione dei beni di uso civico