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La commissione locale per i masi chiusi
La commissione locale per i masi chiusi è la prima istanza a cui rivolgersi per eventuali modifiche. La commissione esamina le domande e decide in base alla legge sui masi chiusi. Per poter tenere conto delle peculiarità di ogni singola zona, in ogni comune è stata istituita almeno una commissione, mentre nei comuni più grandi sono operative più commissioni.
Zone delle commissioni locali per i masi chiusi: cliccare qui
Competenze
- La competenza spetta alla commissione della circoscrizione, nella quale si trova il maso chiuso.
- Se parti del maso sono situate in diverse zone, è competente la commissione locale nella cui circoscrizione si trova la casa d’abitazione del maso.
- In mancanza di casa d'abitazione è competente la commissione del luogo in cui verrà realizzata la casa di abitazione.
- Se i beni oggetto del procedimento sono situati anche nella circoscrizione di un’altra commissione, anche a quest'ultima deve essere richiesto un parere in merito.
- In caso di unione di due masi situati in diverse circoscrizioni, l'istanza deve essere rivolta a una delle due commissioni competenti; anche in questo caso deve essere richiesto un parere all’altra commissione.
Compiti della commissione locale per i masi chiusi
- La commissione esamina le istanze e decide se le modifiche richieste sono necessarie e sostenibili.
- Su richiesta dell’assuntore del maso, la commissione può concedere una dilazione del pagamento delle quote spettanti ai coeredi.
- Qualora, nell'individuazione di nuove zone per insediamenti residenziali o produttivi o di nuove aree per opere e impianti d'interesse pubblico, venga interessato verde agricolo, deve essere richiesto anche il parere della commissione locale per i masi chiusi, per l'espressione del quale è presente anche un funzionario dell'Amministrazione provinciale.
- Nel procedimento giudiziario di accertamento dell'avvenuta usucapione su una parte del maso chiuso deve essere sentita la commissione locale competente.
- Nel caso sussistano dubbi sulla divisione del patrimonio ereditario, la commissione locale decide quali cose, diritti e fonti di reddito siano da considerare pertinenze del maso.
Procedimento
A chi si presenta l'istanza ?
Le istanze devono essere presentate presso il Comune, nel quale si trova la casa di abitazione del maso. Il Comune trasmette l'istanza al presidente della commissione locale competente. Il richiedente riceve anche la conferma di avvenuta consegna dell'istanza, che potrebbe essere utile in caso di scadenze non rispettate.
Chi può presentare l'istanza ?
- il proprietario
- i comproprietari
- i coeredi
Qual è la procedura ?
- la commissione locale per i masi chiusi ha l'obbligo di decidere entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.
- l'autorizzazione della commissione locale ha validità di due anni e scade dopo questo termine, se non ne viene fatto uso.
Controllo da parte della ripartizione provinciale agricoltura
Nei seguenti casi l'autorizzazione deve essere trasmessa alla ripartizione provinciale agricoltura entro 15 giorni dalla data del provvedimento:
- costituzione del maso chiuso
- svincolo del maso chiuso
- distacco di costruzioni di qualsiasi genere
Le autorizzazioni diventano esecutive trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte della Ripartizione agricoltura, a meno che entro detto termine la Ripartizione non faccia ricorso alla commissione provinciale per i masi chiusi.
Se, nel caso di incompletezza degli atti, viene richiesta ulteriore documentazione, il termine di 30 giorni decorre dalla data di consegna dei documenti richiesti.