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Compendio unico

 

Con il decreto legislativo 29.03.2004, n. 99 è stato ridefinito il concetto di “compendio unico” per la creazione ed il mantenimento delle aziende agricole. La Giunta Provinciale con deliberazione n. 5035 del 30.12.2005 ha fissato l’estensione della superficie minima che non può essere suddivisa ulteriormente.
Essa stabilisce che per un compendio unico è necessaria la presenza di almeno 2 ettari di terreno coltivato a frutto e/o a vite ovvero 4 ettari di terreno arativo e/o prato. In caso di utilizzo misto le superfici vengono ridefinite in modo proporzionale e poi sommate.
Lo Stato ha adottato per alcuni aspetti un istituto giuridico simile a quello del maso chiuso. Le relative norme contengono aspetti fiscali, disposizioni in materia ereditaria e prevedono l'indivisibilità del compendio. In caso di mancata osservanza delle norme sono previste anche delle sanzioni.