Contenuto principale
- Indice
Costituzione di un maso chiuso, modificazione della consistenza e scioglimento
La costituzione, le modificazioni della consistenza e lo scioglimento di un maso chiuso possono essere effettuate solo previa autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi. La legge sui masi chiusi stabilisce la procedura e le condizioni connesse.
Costituzione di un maso chiuso
I presupposti sono:
a) con casa di abitazione e annessi rustici:
- il reddito medio annuo del maso deve assicurare un adeguato mantenimento ad una famiglia composta da almeno 4 persone. L'estensione della superficie aziendale deve essere simile a quella prevista per la costituzione di un maso chiuso senza sede aziendale;
b) senza casa di abitazione e annessi rustici:
- Superficie aziendale minima di 3 ettari ad indirizzo frutteto e/o vigneto ovvero 6 ettari di terreno arativo e/o prato.
- Il richiedente è coltivatore diretto e si dedica da almeno 5 anni all'attività agricola oppure in passato ha avuto un'esperienza professionaledi almeno cinque anni in agricoltura.
- Un giovane agricoltore (max. 40 anni) può costituire un maso chiuso con una superficie inferiore. L'estensione di questo compendio unico (2 ettari ad indirizzo frutteto e/o vigneto ovvero 4 ettari di terreno arativo e/o prato) è determinata con deliberazione della Giunta Provinciale; egli dovrà essere coltivatore diretto ed in possesso di uno dei titoli di studio o di un diploma, fissati nel regolamento di esecuzione. In mancanza di questo presupposto è sufficiente che dimostri un'attività agricola per almeno 10 anni.
- Ne il richiedente, ne il coniuge devono essere, od essere stati negli ultimi 5 anni, proprietari di un alloggio destinato alla sistemazione della famiglia contadina.
- Devono sussistere esigenze oggettive che giustificano la costruzione di una nuova sede aziendale.
- I masi chiusi che vengono neo-costituiti su richiesta di giovani agricoltori con la superficie aziendale minima prevista dalla legge, non possono essere alienati per un periodo di 20 anni a partire dalla rispettiva iscrizione nel libro fondiario, a meno che l'alienazione non avvenga a favore di parenti entro il terzo grado o di giovani agricoltori.
Modificazioni della consistenza di un maso chiuso
Per tutti i cambiamenti nell'estensione di un maso chiuso nonchè nella consistenza dei diritti reali connessi con il maso, occorre l'autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi. La stessa è pure necessaria per la stipulazione di un contratto d'affitto o di locazione per parti del maso, con durata superiore ai 15 anni.
- Il distacco di terreni può essere autorizzato se, per la parte da staccarsi, venga contemporaneamente aggregato al maso un altro appezzamento equivalente. Il distacco di una parte senza aggregazione di un appezzamento equivalente può essere autorizzato, se sussistono gravi motivi di natura economica o sociale e se il reddito annuo medio per il mantenimento di una famiglia contadina di 4 persone rimane garantito. In questo caso le parti staccate devono essere aggregate ad altri masi chiusi.
- In caso di esproprio ovvero di riordino fondiario non occorre l'autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi.
- L'aggregazione di altri immobili può essere autorizzata, purchè il triplo del reddito medio annuo di cui all'art. 2 della legge sui masi chiusi non venga superato.
Svincolo del maso chiuso
Qualora il reddito del maso a causa di distacchi di appezzamenti di terreno o di altre circostanze subisca una riduzione tale da non garantire neppure la metà del reddito medio annuo sufficiente per il mantenimento di 4 persone, può essere chiesto lo svincolo del maso chiuso. Contestualmente all'atto di revoca, le particelle devono essere aggregate ad altri masi chiusi.
