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Disposizioni legislative

 

Legge provinciale sui masi chiusi 28 novembre 2001 n. 17:

 

Capo I
Nella prima parte, parlando delle disposizioni generali, vengono indicati i presupposti che devono esistere per poter formare un maso chiuso.

Capo II
Questa parte contiene le limitazioni alla libera disponibilità del maso chiuso. Vengono trattate le varie possibilità di distacco e di aggregazione sempre in relazione alle dimensioni del maso.

Capo III
Nella terza parte si affronta il diritto di prelazione per i parenti e gli affittuari nel caso di vendita del maso chiuso.

Capo IV
Questa parte contiene le numerose disposizioni sulla divisone della massa ereditaria. Oltre all’importante indicazione relativa all'indivisibilità del maso chiuso nel suo complesso, sono indicate le varie disposizioni relative all'assuntore del maso, alla procedura di subentro ed agli eredi legittimati oltre che alle modalità per la liquidazione degli eredi esclusi. Un'importante novità è rappresentata dall'istituto della tentata conciliazione. Esso è finalizzato all'eliminazione di liti giudiziarie tra i coeredi, consentendo un contenimento delle perdite finanziarie degli interessati. Quale organo di concilizione viene indicata la Ripartizione agricoltura che, se necessario può chiedere di essere coadiuvata da altri esperti. Detta istanza garantisce una procedura semplice ed obiettiva.

Capo V
In questa parte vengono definiti i presupposti per lo scioglimento del maso chiuso e le condizioni connesse.

Capo VI
Le disposizioni particolari stabiliscono che la mancanza della prevista autorizzazione della commissione per i masi chiusi comporta l'inefficacia giuridica. Sono inoltre definiti in dettaglio i concetti di "bene personale" e "impresa familiare" connessi con il maso chiuso.

Capo VII
L'ultima parte si occupa della commissione locale per i masi chiusi e dell'organo superiore, vale a dire la commissione provinciale per i masi chiusi. Oltre alla composizione di questi organi di controllo, ne vengono definite le comptetenze.

 

Disposizioni edilizie per il maso chiuso

 

Articolo 107 della legge urbanistica provinciale 11.08.1997 n. 13:

  

Volume residenziale, comma 7

Il proprietario di un maso chiuso effettivamente coltivato può realizzare nelle sede dell’azienda agricola, un volume residenziale fino alla misura massima di 1.000 m³. La cubatura complessivamente realizzata forma parte inscindibile del maso chiuso. Il maso chiuso non può essere svincolato per la durata di 20 anni dall’utilizzo di questa possibilità edificatoria.

Annotazione del divieto di costruzione

Se, per motivi previsti dall'art. 6 della legge sui masi chiusi, viene autorizzato un distcacco di voume residenziale dal maso chiuso, nel Libro fondiario andrà annotato, contestualmente al distacco, il divieto di edificazione. Il distacco può essere autorizzato soltanto se nella sede del maso permane un volume residenziale non inferiore a 1.000 m³.

Ampliamento della sede aziendale

  • Un edificio di abitazione può essere ampliato fino a 850 m³ se presenta le seguenti carratteristiche: era già esistente alla data del 24 ottobre 1973 o se, prima di tale data, era stata rilasciata una concessione edilizia, alla data del 1 ottobre 1997, aveva un volume abitativo di oltre 300 m³ e, al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia si trovava nel verde agricolo.
  • Un edificio di abitazione può essere ampliato di 150 m³ se presenta le seguenti caratteristiche; era già esistente alla data del 24 ottobre 1973 o per il quale prima di tale data è stata rilasciata una concessione edilizia e che al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia si trovava nel verde agricolo; se al 1 gennaio 2000 aveva un volume abitativo superiore a 700 m³ o se prima di questa data era stata rilasciata una concessione edilizia per tale cubatura.

Trasferimento della sede del maso chiuso

Il trasferimento della sede del maso chiuso dalla zona residenziale in zona residenziale rurale o nel verde agricolo è ammesso soltanto qualora ciò si renda necessario per oggettive esigenze aziendali che non possono essere soddisfatte con un ammodernamento o un ampliamento in loco, anche prescindendo dalla densità edilizia e dal rapporto di copertura previsti dal piano urbanistico. Il trasferimento è possibile anche nel territorio di un comune confinante, purchè la maggior parte dei terreni agricoli del maso chiuso si trovi in quel comune.

 

Articolo 108 della legge urbanistica provinciale 11.08.1997 n. 13:

  

Cubatura per attività di agriturismo

Il coltivatore diretto, proprietario di un maso chiuso, può realizzare nella sede del maso, oltre al volume residenziale massimo, una cubatura massima di 250 m³ da destinarsi esclusivamente all'attività di agriturismo, a condizione che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio di questa attività.

Ampliamento del fabbricato rurale annesso

Qualora l’esistente cubatura del fabbricato rurale venga utilizzata per attività economica secondaria e questa cubatura non consenta al coltivatore diretto proprietario di un maso chiuso e ai suoi familiari che permanentemente e abitualmente risiedono nel maso, l'esercizio di tale attività, essa può essere aumentata fino a un massimo di 130 m² di superficie lorda, a condizione che dal 14 dicembre 1988 non siano avvenute trasformazioni e/o distacchi di fabbricati rurali.
 

Vincolo di destinazione d'uso: I fabbricati realizzati ai sensi di questo articolo rimangono comunque parte integrante della sede del maso, non possono essere distaccati e rimangono vincolati alla destinazione d'uso per 10 anni.