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Quote latte
Storia
Breve storia del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario:
- Reg. (CEE) n 3950 del 28.12.1992 (introduce il prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario)
- Legge nazionale n. 468 del 1992 (Recepimento del Reg. comunitario )
- DPR n. 569 del 23.12.1993 (direttiva di attuazione)
- Reg. CE 1788 del 29.9.2003 (sostituisce il Reg. CEE 3950/92)
- Reg. CE 595 del 30.3.2004 (direttiva di attuazione)
- Reg. CE 1234 del 22.10.2007 (sostituisce il Reg. CE 1788/03)
- Legge nazionale n. 119 del 30.5.2003 (sostituisce la legge n. 468/92)
- DM del 31.7.2003 (direttiva di attuazione della legge n. 119/03)
- Delibera della Giunta Provinciale n. 3681 del 13 ottobre 2008 (Criteri e le modalità per la gestione delle quote latte)
- In data 30 maggio 2003 è stata approvata la legge n. 119, che regolamenta la gestione delle quote latte. Questa sostituisce la vecchia legge n. 468 dell’anno 1992. Il 31 luglio 2003 sono state approvate le direttive d’attuazione della legge n. 119. La Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano ha deliberato proprie direttive con la delibera n. 3681 del 13 ottobre 2008.
Date
Date importanti per i produttori
- 1 aprile – inizio dell’anno casiero-latteario;
- 31 marzo – ultimo giorno per la comunicazione del rinvio della riduzione delle quote latte;
- 14 maggio – ultimo giorno per la comunicazione del latte consegnato o venduto, anche se non è stato prodotto latte (questa comunicazione deve essere tenuta per almeno 3 anni);
- 31 maggio - dichiarazione consegne L1
- entro il 30 giugno – comunicazione di una eventuale riduzione delle quote latte ai detentori di quote da parte dell’amministrazione pubblica;
- prima del 15 dicembre – richiesta di mobilità per le quote latte da consegne a vendite dirette e viceversa;
- prima del 31 marzo – comunicazione dell’amministrazione pubblica a tutti i produttori della quota disponibile del seguente anno lattiero-caseario
- entro 15 giorni dalla data di contratto – comunicazione di contratti di affitto comodato o compravendita all’amministrazione pubblica
- primo del 31 marzo – comunicazione all’amministrazione pubblica delle quantità di consegne agli acquirenti, se il produttore consegna latte a più acquirenti
- 31 marzo – fine dell’anno lattiero caseario
Date importanti per gli acquirenti
- entro un mese della fine del mese di consegna i dati di produzione di ogni produttore devono essere inseriti in SIAN (per esempio per il mese di marzo la comunicazione dei dati di produzione deve essere fatta entro il 30 di aprile);
- entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento deve essere pagato il prelievo supplementare o mandata la fideiussione bancaria ad AGEA e all’amministrazione pubblica;
- entro il 31 maggio deve essere mandata all’amministrazione pubblica la produzione annuale di ogni produttore;
- entro il 31 luglio l’AGEA calcola gli importi del prelievo supplementare dovuto e lo comunica ai produttori eccedenti;
- entro il 15 agosto ogni acquirente deve pagare il prelievo supplementare dovuto dei produttori eccedenti che gli conferiscono latte, in precedenza trattenuto
Obblighi degli acquirenti
- l’acquirente deve essere riconosciuto (art. 23 Reg. CE n. 595/04); se non è riconosciuto deve pagare il prelievo supplementare per la totalità del latte acquistato;
- la contabilità di magazzino aziendale deve essere conservata per almeno 3 anni;
- gli acquisti di latte devono essere comunicati mensilmente;
- l’acquirente deve comunicare all’amministrazione pubblica una lista dei trasportatori potenziali primo dell’inizio dell’ anno lattiero-caseario;
Contenuti della legislazione riguardante le quote latte
La regolamentazione nazionale è visibile in Internet sotto il link www.politicheagricole.it/
La legge n. 119 e le direttive di attuazione sono visibili sotto i seguenti links (da "Dea- Professionale - Datenbank De Agostini")
- D.M. 31.07.2003
- n. 119 vom 30.05.2003
Anno lattiero-caseario: l’anno lattiero-caseario inizia il 1 aprile e finisce il 31 marzo di ogni anno.
Quote latte: dal 1 aprile 2003 le quote latte A e B sono unite in un unica quota di consegna e in una di vendita diretta.
Riduzione di quota: Per mantenere la quota assegnata ogni produttore deve consegnare annualmente almeno il 70 % della quota disponibile. Altrimenti la quota viene ridotta. La riduzione diventa attiva l’anno successivo alla comunicazione della riduzione di quota. Non sono soggetti a questa riduzione i detentori di quote latte fino a 20.000 kg. Se la percentuale di produzione del 70 % della quota disponibile non viene raggiunta per motivi di forza maggiore questo deve essere comunicato all’amministrazione pubblica entro 30 giorni, ma al più tardi entro il 30 aprile del seguente anno lattiero-caseario (la comunicazione per la riduzione viene fatto entro giugno).
Perdita di quota: Se nell’anno lattiero-caseario non viene prodotto latte, il produttore perde la quota latte disponibile. Le quote latte perse (ridotte, perse o cedute volontariamente) possono essere attribuite in futuro in modo privilegiato con l’unico presupposto che ci sia la presenza della superficie foraggiera minima necessaria per le quote latte (la comunicazione per la perdita della quota vine fatto entro giungo).
Attribuzione di quota: Se c’è la disponibilità di quote latte ogni anno può essere richiesta l’attribuzione di ulteriori quote latte. La data per la consegna delle richieste viene stabilita dall’assessore all’Agricoltura. Può essere richiesta fino a un massimo di 35.000 kg di quota aggiuntiva, senza superare il limite di 14.000 kg di quota per ettaro di superficie foraggiera.
Le superfici per l’attribuzione di quote latte vengono prese dal sistema informativo agricolo e forestale.
Perchè la quota venga attribuita definitivamente il produttore nel primo anno di disponibilità della ulteriore quota deve produrre almeno il 90 % della quota complessivamente disponibile.
Trasferimento di quota: Quote latte non possono essere trasferiti ad altri produttori senza il trasferimento contemporaneo di superfici foraggiere. Nel caso di contratti d’affitto, comodato o compravendita possono essere trasferiti al massimo 14.000 kg di quote latte per ettaro di superficie foraggiera. Unica eccezione è il trasferimento dell’ intera impresa agricola a parenti entro il 4. grado. In questo caso il limite massimo di quota che può essere trasferita per ettaro di superficie foraggiera è di 30.000 kg.
Se viene trasferita solo una parte della quota questa deve essere proporzionale alla superficie trasferita.
I contratti devono essere scritti, con firma autentificata e registrati. La durata del contratto deve aver la durata minima di un anno e la data di termine deve essere sempre il 31 marzo. Nel caso di recessione anticipata dal contratto, questo è valido in ogni caso fino al 31 marzo successivo. La comunicazione di trasferimenti di quote all’amministrazione pubblica deve essere fatta entro 15 giorni dopo la stipula del contratto.
Compensazione: La compensazione, come prevista nella legge 468/92, non esiste più. Se un produttore supera la quota disponibile, l’acquirente deve versare mensilmente il prelievo dovuto su un conto appositamente da AGEA o consegnare una fideiussione bancaria. Entro il 31 luglio AGEA calcola il prelievo effettivamente dovuto e restituisce il prelievo versato, ma non dovuto agli acquirenti. In questa procedura di calcolo la zona di montagna viene considerata come prima categoria per la restituzione del prelievo.
Cessione volontaria di quota: quote che non vengono più utilizzate possono essere cedute volontariamente alla riserva regionale. Quote cedute volontariamente possono essere attribuite in modo privilegiato in un futuro, sempre presupposto che ci sia la presenza della superficie foraggiera minima. La cessione volontaria deve essere comunicata all’amministrazione entro il 30 aprile ed è effettiva con il 1 aprile dell’anno lattiero-caseario successivo.
Consegna a più acquirenti: produttori che consegnano latte a più acquirenti devono, prima dell’inizio dell’anno lattiero-caseario, comunicare al acquirente e all’amministrazione pubblica una dichiarazione con le quantità di latte che intendono consegnare al rispettivo acquirente. Se questa comunicazione non viene fatta, le quote disponibili dei produttori vengono ridotte di 1/5 e queste confluiscono nella riserva regionale.
Dichiarazione di produzione: annualmente ogni produttore deve fare una dichiarazione della propria produzione (L1) anteriormente al 15 maggio; in questa dichiarazione deve risultare la quantità di latte consegnato e il numero medio di vacche tenute nell’azienda. La dichiarazione deve essere fatta anche, se non è stato commercializzato latte.
Acquirenti riconosciuti
| Denominazione | Via | Luogo | cod. fiscale | |
| 1 | MILA - Soc. Agr. Coop. | Via Campiglio 13/A | Bolzano | 00189190218 |
| 2 | Caseificio Sesto Soc. Agr. Coop. | Via Bersaglio 6 | Sesto | 00126750215 |
| 3 | Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. | Via Brennero 2 | Varna | 00099750218 |
| 4 | Centro Latte Brunico Soc. Agr. Coop. | Via Falzes 19 | Brunico | 00099840217 |
| 5 | Latteria Burgusio Soc. Agr. Coop. | Burgusio 77 | Malles Venosta | 00125710210 |
| 6 | Latteria Tre Cime - Mondo Latte Soc. Agr. Coop. | Via Pusteria 3/C | Dobbiaco | 00126550219 |
| 7 | Latteria Lagundo Coop. Soc. Agr. | Mitterplars 29 | Lagundo | 00125730218 |
| 8 | Latteria Sociale Merano Soc. Coop. Agr. | Schotterwerkstraße 5 | Merano | 00101082016 |
| 9 | Cooperativa Latteria Vipiteno Soc. Agr. | Jaufenstraße 108 | Vipiteno | 00101010213 |
| 10 | Latteria Cooperativa di Tirolo Soc. Agr. | Hauptstraße 18 | Tirolo | 00191020213 |
| 11 | Jochalmkäserei Latzfons Gen. und landw. Ges. | Latzfons-Jochalm | Chiusa | 02288640218 |
| 12 | Caseificio Montano della Val Passiria Soc. Agr. Coop. | Gewerbezone Lahn 2 | S. Martino in Pass. | 02370820215 |