Finanziamenti correnti

Per la copertura delle spese correnti vengono assegnati ai comuni i seguenti mezzi finanziari:

L’assegnazione dei finanziamenti ai comuni avviene sulla base di criteri  e  parametri  che descrivono il  fabbisogno finanziario dei singoli comuni, tenendo conto anche delle risorse finanziarie dei comuni. I criteri e i parametri per il rilevamento del fabbisogno finanziario e la loro ponderazione nonché i dettagli per tenere conto delle risorse finanziarie sono stabiliti annualmente con l’accordo del comitato per gli accordi di finanza locale (legge provinciale n. 6 del 14 febbraio 1992).

Ai comuni vengono assegnati i mezzi finanziari dal fondo perequativo per sostenere la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Per attenuare le conseguenze del nuovo modello di calcolo per la suddivisione dei trasferimenti correnti, ai comuni, i cui tras¬feri¬menti correnti dell’anno in corso sono inferiori a quelli dell'anno precedente (trasferimenti correnti e assegnazioni perequative compresi) viene assegnato in aggiunta ai trasferimenti correnti l’assegnazione perequativa (legge provinciale n. 6 del 14 febbraio 1992).

 

 

Almeno il 50 per cento delle somme incassate dalla Provincia autonoma di Bolzano a titolo di canoni demaniali annui per utenze di acqua pubblica, ma comunque l’importo pari a 10,6 milioni di euro, sarà assegnato annualmente ai comuni in base all’accordo tra la Giunta provinciale ed il Consiglio dei comuni (articolo 19/bis, comma 6 della legge provinciale n. 7 del 20 luglio 2006).

Ai comuni ladini vengono assegnati contributi, in proporzione alla rispettiva popolazione, per le esigenze connesse con l’uso della lingua ladina (articolo 1 della legge provinciale n. 9 del 4 maggio 1990).

I seguenti tributi trasmessi dallo Stato risp. dalla Regione alla Provincia vengono versati dalla stessa ai singoli comuni:

  • quota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Ai comuni viene assegnata annualmente la quota dell'imposta regionale sulle attività produttive (art. 27 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997).

  • Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

I comuni possono deliberare una propria addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. A partire dal 2009 l’assegnazione viene effettuata direttamente dallo Stato ai comuni (articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998).

  • Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) c.d. “cedolare secca” e altre agevolazioni fiscali

Rimborso delle minori entrate nell’ambito dell’applicazione della disposizione mediante la quale il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un’imposta operata nella forma della cedolare secca (articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011), nonché per altre imposte (legge n. 111 del 15 luglio 2011).

Tale rimborso spetta a quei comuni che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, hanno deliberato l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

  • 5 ‰ dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

Ai comuni viene assegnata una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che deve essere destinata per le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente (articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies del decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010).

  • Minori entrate derivanti dall’ imposta comunale di pubblicità

Rimborso delle minori entrate per talune esenzioni nel settore dell’imposta comunale di pubblicità riguardante la pubblicità sui veicoli di trasporto e le insegne d’esercizio (articolo 10, comma 3 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001).

  • Minori entrate derivanti dall'imposta comunale sugli immobili

Rimborso delle minori entrate per l’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (articolo 1 del decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008).

Tale disposizione continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano (articolo 13, comma 14, lettera a) del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011).

  • Minori entrate derivanti dall'imposta municipale sugli immobili  c.d. imbullonati

Rimborso delle minori entrate di imposta municipale immobiliare per lo scorporo degli elementi imbullonati (articolo 1, comma 21 della legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015).
La ripartizione ed il calcolo dell’importo complessivo versato dallo Stato ai singoli comuni avviene mediante accordo di finanza locale.

  • Minori entrate derivanti dall'imposta comunale sugli immobili concernenti le pertinenze degli edifici di culto

Rimborso delle minori entrate derivanti dall’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili per le pertinenze degli edifici di culto (articolo 2 della legge n. 206 del 1° agosto 2003).

  • Addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri di aeromobili

Ai comuni di Bolzano e Laives viene assegnata l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri di aeromobili (articolo 2, comma 11 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 – legge finanziaria 2004).

  1.  Al Consorzio dei Comuni vengono concesse assegnazioni per ridurre la spesa dei comuni e delle comunità comprensoriali per il servizio meccanografico e per servizi amministrativi e di consulenza a gestione centralizzata. Le assegnazioni vengono determinate annualmente dal Comitato di coordinamento per il finanziamento dei comuni (articolo 7 della legge provinciale n. 11 del 19 aprile 1983).
  2. Al Consorzio dei Comuni viene attribuita una assegnazione dalla Regione per il conseguimento delle finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico (articolo 4 comma 2 della legge regionale n. 8 del 13 dicembre 2012 – legge finanziaria 2013).

Ai sensi della legge provinciale del 10 luglio 2018, n. 9 la Provincia partecipa alle spese dei comuni in merito ai compensi dei membri della commissione, accollandosi a tale scopo i costi per i seguenti componenti (vedi anche accordo sulla finanza locale):

d. un esperto/una esperta in piani¬fi¬ca¬zione urbanistica;
e. un esperto/una esperta in materia di paesaggio, designato/designata dall’assessore/assessora provinciale competente;
f. un esperto/una esperta in pericoli naturali.
Il 12° accordo aggiuntivo per la finanza locale 2022 del 14 ottobre 2022 disciplina la procedura della partecipazione forfettaria per le riunioni dal 26 marzo 2021 in poi nonché per il rimborso spese per le riunioni dal 1° gennaio 2021 al 25 marzo 2021.