Calcolo dell'IMI

Calcolo dell'IMI

Per il calcolo sono necessari due parametri, cioè la base imponibile e le aliquote.

BASE IMPONIBILE

  • per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale;
  • per le aree fabbricabili il valore è costituito dal valore di commercio;
  • in caso di lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione è calcolato il valore dell'area edificabile senza valutare il valore del fabbricato in corso d'opera
  • per fabbricati di interesse storico o artistico e per fabbricati per i quali vengono meno i presupposti per l'agibilità o l'abitabilità la base imponibile è ridotta del 50 % (per i fabbricati di interesse storico o artistico i comuni hanno potestà regolamentare)

Il valore catastale sarà indicato sull'estratto catastale in aggiunta alla rendita catastale. Nel caso di indicazione mancante, per il calcolo del valore catastale, la rendita catastale dovrà essere moltiplicata con i seguenti moltiplicatori:

  • 168: per fabbricati, in categoria catastale A (eccetto categoria catastale A/10); per fabbricati, in categoria catastale C/2, C/6, C/7 (=pertinenze)
  • 147: per fabbricati, in categoria catastale B; per fabbricati, in categoria catastale C/3, C/4 e C/5
  • 84: per fabbricati, in categoria catastale A/10 e D/5
  • 68,25: per fabbricati, in categoria catastale D (eccetto categoria catastale D/5)
  • 57,75: per fabbricati, in categoria catastale C/1
Aliquote
0,76% aliquota ordinaria: i comuni possono modificarla sino a 0,8 punti percentuali in aumento o in sino a 0,5 punti percentuali in diminuzione
0,4% abitazione principale e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura massima di 3 pertinenze, di cui al massimo 2 della stessa categoria)
0,56% fabbricati in:
  • categoria catastale A11 (=rifugi)
  • categoria catastale C/1 (=negozi e botteghe)
  • categoria catastale C/3 (=laboratorio per arti e mestieri)
  • gruppo catastale D (eccetto categoria catastale D/5)
  • abitazioni della categoria catastale A utilizzate per attività ricettive in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extra-alberghiero ai sensi della LP n. 58/1988
  • I Comuni possono ridurre l'aliquota sino all'aliquota minima di 0,1 %
0,2%
  • affittacamere e appartamenti per ferie ai sensi LP n. 12/1995 e relative pertinenze*) in categoria catastale C/2, C/6, C/7
  • fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi LP n. 7/2008 e relative pertinenze*) in categoria catastale C/2, C/6, C/7

*) nella misura massima di 3 pertinenze, di cui al massimo 2 della stessa categoria

I comuni possono stabilire criteri per l'applicazione di questa aliquota;

I comuni possono aumentare questa aliquota fino allo 0,1 % sulla base dei criteri stabiliti dal comune;

I comuni possono ridurre l’aliquota fino allo zero per cento per i fabbricati utilizzati ad uso agrituristico se sussistono almeno 75 punti di svantaggio.

Limitatamente ad affittacamere e appartamenti per ferie ai sensi LP n. 12/1995 i comuni turistici fortemente sviluppati (DPGP n. 55/2007) possono aumentare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,36 %.

0,2%

Per fabbricati rurali strumentali:

  • abitazione di dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda (se in esercizio più di 100 giorni/anno)
  • utilizzati come ufficio dell'azienda agricola
  • per il trattamento, la trasformazione, la conservazione e la valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei settori ortofrutticolo, vitivinicolo e lattiero caseario da parte di cooperative e loro consorzi da parte di società agricole
0,2%
  • istituzioni scolastiche paritarie ai sensi della LP n. 12/2000, art. 20-bis
  • enti non commerciali ai sensi del DPR n. 917/1986, art. 73 com. 1 lettera c)
  • organizzazioni senza fine di lucro di utilità sociale (ONLUS) ai sensi D.Lgs. n. 460/1997, art. 10

L’aliquota d’imposta ridotta allo 0,2 per cento si applica anche nel caso in cui uno dei suddetti soggetti giuridici 6 abbia ceduto un immobile in suo possesso, con contratto di locazione registrato o con contratto di comodato gratuito registrato, a un altro soggetto giuridico in possesso degli stessi requisiti.

I Comuni possono modificare in diminuzione l’aliquota, sino all’azzeramento della stessa, sulla base di criteri da stabilire nel regolamento comunale.

Formula calcolo IMI: (valore catastale o valore commerciale o valore area) x aliquota = imi dovuta

Esempio per abitazione principale nel comune di Aldino
Unità abitativa: valore catastale 210.000 x aliquota 0,4 % = IMI 840,00 Euro
Pertinenze: 1 garage con valore catastale 12.000 x aliquota 0,4 % = IMI 48,00 Euro
IMI in totale (unità abitativa + garage): 888,00 Euro
importo da detrarre ai sensi della tabella A legge IMI: 888,00 - 699,32 = 188,68 Euro
ulteriore detrazione per 3° minore: 188,68 - 50,00 = 138,68 Euro
Totale IMI dovuta: 138,68 Euro

  • l’IMI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno (il possesso dell’immobile per almeno 15 giorni è computato per intero);
  • il versamento è da effettuarsi in due rate, la prima con scadenza al 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre, e la seconda con scadenza al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno (l’IMI può essere versata anche in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno – ossia il Comune può con regolamento stabilire un unico termine di pagamento dell’imposta da effettuare entro il 16 dicembre);
  • il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24;
  • non devono essere eseguiti versamenti, qualora l’imposta annuale risulti uguale o inferiore a €10;