Imposta municipale immobiliare (IMI) - aliquote di tutti i comuni

Imposta municipale immobiliare (IMI) - aliquote di tutti i comuni

La Provincia Autonoma di Bolzano ha istituito con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, l'imposta municipale immobiliare (IMI), che dal 2014 sostituisce sul proprio territorio integralmente le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali (TASI e IMU).

Cosa viene tassato con l’IMI

Con l’IMI viene tassato il possesso di immobili sul territorio comunale, quali fabbricati ed aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. L’IMI è dovuta anche durante i lavori di edificazione, di ricostruzione o di interventi di recupero.

Chi deve pagare l'IMI?

  • il proprietario oppure il titolare del diritto reale (=usufrutto, uso, abitazione e superficie) di fabbricati e di aree fabbricabili;
  • il concessionario nel caso di concessione di patrimonio demaniale;
  • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
  • il coniuge a cui è stata assegnata l’abitazione coniugale;
  • il genitore al quale è stata assegnata l’abitazione a seguito di affidamento del figlio/della figlia o dei figli;
  • onere di mantenimento „Ausgedinge": l’IMI è dovuta dall'assuntore e dal suo coniuge solamente per i locali effettivamente abitati;

A chi bisogna versare l’IMI?

Al comune per le unità immobiliari la cui superfice insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Categorie del catasto urbano

Qui trova un file con le categorie del catasto urbano.

Abitazione principale

Si considera tale l'abitazione in cui il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Pertinenze dell’abitazione principale

unità nelle categorie catastali seguenti

  • C/2 (=magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte)
  • C/6 (=stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse)
  • C/7 (=tettoie)

(nella misura massima di 3 unità pertinenziali, di cui al massimo 2 della stessa categoria)

Detrazione per l’abitazione principale

  • dall'abitazione principale e relative pertinenze è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2, classe 1, di 10 vani, maggiorata del 30 per cento (al riguardo vedasi tabella A della LP n. 3/2014 - legge IMI - con gli importi in concreto);
  • il comune con deliberazione può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
  • ulteriore detrazione di 50,00 € per il terzo minore e ogni successivo, appartenente al nucleo familiare, purché dimorante abitualmente e risiedente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare;
  • ulteriore detrazione di 50,00 € per ogni persona con disabilità grave per l'unità immobiliare nella quale questa persona e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Detrazione per altre unità abitative

La detrazione stabilita per le abitazioni principali si applica anche ai fabbricati della categoria catastale A e della categoria catastale D che servono anche da abitazione e sono di proprietà di imprese nelle quali uno/una dei titolari ovvero uno/una dei soci dell'impresa e il relativo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale.

  • unità abitative e relative pertinenze (appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 3 pertinenze, di cui al massimo 2 della stessa categoria), possedute a titolo di proprietà da persone anziane o disabili, ricoverati permanentemente, a condizione che le stesse non risultino locate (per le unità abitative di persone anziane o disabili vale l’equiparazione se il soggetto passivo detiene l’usufrutto o il diritto d’abitazione)
  • unità abitative e relative pertinenze (delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 3 pertinenze, di cui al massimo 2 della stessa categoria), dell’IPES, della Provincia, dei comuni e degli enti pubblici, regolarmente assegnate, ai sensi dell’articolo 94 della LP n. 13/1998;
  • unità abitative e relative pertinenze appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 3 pertinenze, di cui al massimo 2 della stessa categoria, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
  • le abitazioni e le relative pertinenze (delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 3 unità pertinenziali, di cui al massimo 2 della stessa categoria), di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che svolgono per statuto attività nell’ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, ricreativo, culturale e sportivo, regolarmente locate al canone sociale a un conduttore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 97 della LP n. 13/1998;
  • le abitazioni principali e le relative pertinenze (delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 3 unità pertinenziali, di cui al massimo 2 della stessa categoria, possedute da persone, in „congedo assistenziale“ che trasferiscono la residenza presso la persona, alla quale prestano assistenza.
  • Immobili, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità comprensoriali, dai Comuni, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, dalle amministrazioni di beni di uso civico (=LP n. 16/1980), dalle interessenze (LP n. 2/1959), e dai consorzi di bonifica (=LP n. 5/2009)
  • immobili posseduti dal Comune interamente o prevalentemente sul proprio territorio
  • fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9, e B/7
  • fabbricati con destinazione ad usi culturali (=musei, biblioteche, archivi ecc.)
  • fabbricati e le relative pertinenze destinati esclusivamente all’esercizio del culto
  • immobili posseduti da enti pubblici e privati senza fine di lucro, che svolgono servizi sociali e socio-sanitari ai sensi della LP n. 13/1991 (=case di riposo, case per persone con handicap ecc.)
  • fabbricati rurali ad uso strumentale elencati nell'articolo 11 comma 1 lettera g) della “legge IMI”
  • spazi per parcheggi fuori terra ai sensi degli articoli 123 e 124 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, anche se iscritti nel catasto urbanoi
  • fabbricati, gli impianti e i terreni ricadenti nel campo d’applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
  • gli immobili oggetto di contratti di partenariato pubblico privato (cioè PPP);
  • gli immobili posseduti dagli enti non commerciali del Terzo Settore di cui all’articolo 79, comma 5, del decreto legislativo, n. 117/2017, da essi utilizzati e adibiti in via esclusiva allo svolgimento non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché alle attività di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Regola comune in caso di esenzione o riduzione

L'esenzione o la riduzione spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.