Ricorsi avverso provvedimenti dei comuni

Ricorsi in materia di imposta di soggiorno

L’imposta di soggiorno ai sensi del D.P.G.R. del 20 ottobre 1988, n. 29/L rispettivamente della legge provinciale del 16 dicembre 1994, n. 12 (Link esterno) è dovuta da coloro che nel corso dell’anno dimorano temporaneamente a scopo turistico (si considerano a scopo turistico i soggiorni effettuati per scopo diversi da quelli di lavoro) in unità abitative (=ville, appartamenti ed alloggi in genere), nel territorio diverso da quello di loro residenza. Obbligati all’imposta sono i proprietari, usufruttuari, locatari e comodatari delle unità abitative.
La Giunta comunale assegna le rispettive unità abitative in una di quattro possibili categorie, dalle quali dipende l’ammontare dell’imposta. Queste delibere d’assegnazione di solito vengono adottate all’inizio dell’anno successivo nel quale l’utilizzo del unità abitativa da parte del proprietario, usufruttuario, locatario e comodatario è stato denunciato e/o accertato per la prima volta.
Un estratto della deliberazione, divenuta esecutiva, è notificato agli interessati.
Contro questa delibera d’assegnazione l’interessato ha la possibilità di proporre entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell’estratto o della delibera stessa, ricorso alla Giunta provinciale per motivi di legittimità e di merito. In concreto il ricorso può essere proposto entro questi 30 giorni al Comune o direttamente alla Giunta provinciale (Ufficio Vigilanza e consulenza 7.1).
La Giunta provinciale decide entro il termine di 90 giorni dalla data del ricevimento del ricorso.

Ricorsi in materia di edilizia agevolata

Il beneficiario del terreno edilizio agevolato soggiace ad una serie di vincoli di legge, i quali hanno lo scopo di garantire la funzione sociale del terreno agevolato e costituiscono i c.d. vincoli sociali (l.p. n. 13 del 17.12.1998).
Qualora si dovessero constatare violazioni da parte del beneficiario dell’agevolazione agli obblighi imposti dall’art. 85 della l.p. n. 13 del 17.12.1998 (mancato rispetto dei termini per la presentazione del progetto, per l’inizio e la fine dei lavori, mancata occupazione dell’abitazione entro un anno dalla dichiarazione di abitabilità dell’immobile, locazione dell’abitazione in modo non conforme alla legge, cambiamento della destinazione d'uso dell'abitazione, mancata occupazione stabile ed effettiva dell’abitazione per la durata del vincolo di cui all’articolo 86, mancata osservanza degli altri obblighi previsti nella delibera di assegnazione), il comune territorialmente competente dichiara la decadenza dall’assegnazione del terreno.
Entro il termine perentorio di 30 giorni è possibile inoltrare ricorso contro questa delibera del comune dinanzi alla Giunta provinciale. L’Ufficio vigilanza e controllo della Ripartizione Enti locali e Sport è competente ad istruire la pratica mentre la Giunta provinciale ha l’onere di decidere entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso.