Il decreto d'esproprio (art. 7)

Una volta completati gli adempimenti previsti dalle fasi precedenti ed una volta effettuati il deposito delle indennità – maggiorate del 10% quando ne ricorrano i presupposti – o il pagamento delle indennità e disponendo del tipo di frazionamento da cui risultano le aree definitive da espropriare – non necessario quando si espropriano particelle intere – la Provincia provvederà all'emanazione, registrazione (presso l'Ufficio del Registro) e notifica a tutti gli interessati del decreto d'esproprio/asservimento (di quest'ultimo costituiscono parte integrante le planimetrie con indicazione del tracciato).

È opportuno attendere la scadenza del termine d'impugnazione di 30 giorni del decreto di stima.

A conclusione della procedura deve essere presentata istanza al competente Ufficio del libro fondiario al fine dell'intavolazione del diritto di proprietà e/o di servitù.