La procedura dell'esproprio

Le indicazioni seguenti si applicano all'espropriazione di beni immobili, di diritti reali relativi a beni immobili ed alla costituzione coattiva di servitù occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche od interventi di pubblica utilità da parte della Provincia, degli enti provinciali e loro aziende nonché alle occupazioni temporanee e d'urgenza.

Per opera pubblica si intende l'opera realizzata direttamente o indirettamente da un soggetto di diritto pubblico per il perseguimento di un fine di interesse pubblico, quindi per il soddisfacimento di determinate esigenze della collettività.

Beni soggetti ad esproprio

  1. beni di privati
  2. beni disponibili di un ente pubblico
  3. beni indisponibili di un ente pubblico, quando l'interesse pubblico da perseguire abbia un rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione

Beni non soggetti ad esproprio

  1. beni appartenenti al demanio pubblico salvo pronuncia di sdemanializzazione
  2. beni appartenenti alla Santa Sede salvo accordo con la stessa
  3. gli edifici destinati al culto salvo gravi ragioni e previo accordo con la rispettiva confessione religiosa