Aspettativa

Qui trova un elenco delle varie aspettative non retribuite.

I dipendenti possono richiedere un’aspettativa non retribuita per motivi personali, familiari oppure per motivi di studio.

L’aspettativa può essere concessa per un periodo massimo di 3 anni nel quinquennio. L'aspettativa riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile per la progressione giuridica ed economica e per il trattamento di quiescenza e di previdenza.

Per particolari esigenze di servizio l’aspettativa richiesta può essere respinta oppure concessa in parte ovvero anticipata o posticipata nel tempo. Qualora il direttore preposto non sia d’accordo, per motivi di servizio, con l’aspettativa richiesta oppure con il periodo proposto, dovrà motivare il parere negativo e inviarlo in forma di controproposta alla ripartizione personale, la quale deciderà definitivamente.
Durante l’aspettativa non retribuita il personale può svolgere attività extraservizio, dovrà richiedere però l’autorizzazione prevista per l’attività extraservizio e rispettare i limiti previsti (30 per cento dello stipendio lordo annuo tabellare spettante a tempo pieno).

Requisiti d’accesso

Personale con

  • un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure
  • un contratto di lavoro a tempo determinato e in possesso di un’anzianità di servizio di almeno tre anni e che abbia, inoltre, conseguito l’idoneità al relativo impiego in una procedura concorsuale oppure
  • un contratto di lavoro a tempo determinato e in possesso di un’anzianità di almeno quattro anni e che non abbia avuto la possibilità di partecipare ad una procedura concorsuale ai fini dell’assunzione in servizio.

Al personale con un contratto di lavoro a tempo determinato, che non rientra nei requisiti d’accesso, spettano 30 giorni di calendario, limitatamente al periodo di servizio.

Documentazione necessaria

Modulo compilato:

Normativa

Aspettativa non retribuita per attività artistiche

Al fine di promuovere lo sviluppo professionale al personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole di musica può essere concesso, esigenze di servizio permettendo, un esonero non retribuito per un interno anno scolastico formativo nell’arco di un quinquennio per lo svolgimento di attività artistiche.

L’aspettativa può esser autorizzata anche in caso che l’esonerato venga retribuito da terzi per lo svolgimento di attività artistiche.

Per quanto non diversamente disciplinato dall’articolo, per questa aspettativa non retribuita si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo intercompartimentale per l’aspettativa non retribuita per motivi personali.

Il personale deve richiedere l’autorizzazione per l'attività extraservizio.

Permesso retribuito per lo svolgimento di attività artistiche

Al fine di promuovere lo sviluppo professionale al personale docente può essere concesso, su domanda adeguatamente documentata, un permesso retribuito per lo svolgimento di attività artistiche attinenti alle attività d’insegnamento previste dal rispettivo profilo professionale. Nel corso dell’anno formativo la durata di tale permesso non può superare le 2 giornate.

Il personale deve richiedere l’autorizzazione per l'attività extraservizio.

Normativa

  • Aspettativa non retribuita per attività artistiche – contratto di comparto del 27.06.2013, art. 12
  • Permesso retribuito per lo svolgimento di attività artistiche – contratto di comparto del 27.06.2013, art. 27
  • Regolamento sull’attività extraservizio – decreto del Presidente della G.P. del 15 gennaio 2016 n. 3, art. 7

Aspettativa non retribuita per l’assistenza di persone non autosufficienti

I dipendenti possono richiedere per l’assistenza di persone non autosufficienti un’aspettativa non retribuita per una durata massima di due anni. L’aspettativa può essere concessa per

  • una persona convivente
  • di parentela entro il secondo grado
  • per affini di primo grado

Le persone dovranno essere dichiarate non autosufficienti al 100 % dalla competente commissione medica oppure dichiarati familiari in situazione di gravità ai sensi della Legge 104 del 05.02.1992, da documentare.

L’aspettativa riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile per il trattamento di fine rapporto. L'aspettativa è utile per la progressione della carriera. Per la durata di due mesi di aspettativa, gli oneri di pensione, inclusa la quota contributiva a carico del personale, sono a carico dell’amministrazione di appartenenza. Per i rimanenti mesi la contribuzione predetta è anticipata dal rispettivo ente e recuperata interamente mediante trattenuta sulla retribuzione spettante.

Normativa

Documentazione necessaria

Persone di riferimento

Personale amministrativo

Margit Reichhalter
Tel. 0471 411589
E-mail: margit.reichhalter@provincia.bz.it
Aspettativa per l'assistenza di
persone non autosufficienti

Michela Tagliari

Tel. +39 0471 411592
E-mail: michela.tagliari@provincia.bz.it


    Personale delle scuole

    Monika Masera 
    Tel. +39 0471 411628
    E-mail: monika.masera@provincia.bz.it

      Personale scuole dell’infanzia e per l’integrazione

      Nadia Bertoldi
      Tel. +39 0471 411603
      E-mail: Nadia.Bertoldi@provincia.bz.it
      Ilse Frasnelli
      Tel. +39 0471 411606
      E-mail: Ilse.Frasnelli@provincia.bz.it