Assenza per malattia

In caso di assenza per malattia il personale deve darne immediata comunicazione alla propria sede di servizio (possibilmente telefonicamente ed entro la fascia obbligatoria oppure l’orario d’inizio lavoro); è da comunicare anche l’eventuale indirizzo di reperibilità se diverso da quello di residenza.

Il certificato medico è richiesto a partire dal secondo giorno di assenza per malattia (comunicare al proprio medico l’eventuale indirizzo di reperibilità). L’invio telematico effettuato dal medico curante esime il dipendente dall’obbligo di far pervenire l’attestato di malattia alla propria sede di servizio ma non dall’obbligo di comunicare l’assenza.
In caso di ripetute assenze giornaliere per malattia, senza giustificate motivazioni, è facoltà dell’Amministrazione richiedere il certificato medico anche per ogni singola assenza, vale a dire già dal primo giorno di malattia.

In caso di malessere durante la giornata lavorativa e di uscita anticipata, quest’ultima deve essere timbrata e in seguito richiesta la copertura fino al raggiungimento del teorico giornaliero con codice 01 (101 per il personale scolastico) “malattia”, tramite il sistema di rilevamento presenze (AZES) e PK-digitale Workflow.

Normativa

L’Amministrazione può in ogni momento provvedere agli opportuni accertamenti sanitari. I dipendenti hanno l’obbligo di essere reperibili alla propria residenza o, se diverso al recapito indicato, tra le ore 10:00 e le 12:00 e tra le ore 17:00 e le 19:00.

L’obbligo di reperibilità previsto nelle fasce orarie di cui sopra, è da rispettare anche in caso di assenza dal servizio per infortunio fino al suo riconoscimento come tale da parte dell’INAIL.

Il personale in assenza per malattia ha diritto al trattamento economico nella seguente misura:

  • 6 mesi in misura intera
  • successivi 12 mesi trattamento ridotto all’80%, fatto salvo l’intero assegno per il nucleo familiare;
  • successivi 6 mesi trattamento ridotto al 70%, fatto salvo l’intero assegno per il nucleo familiare;

I suddetti periodi sono interamente utili per la pensione, il trattamento di fine rapporto (TFR) e la carriera.

Singoli periodi di malattia si cumulano agli effetti della determinazione della misura del trattamento economico quando tra essi non intercorra un periodo di servizio di almeno 3 mesi.

Per motivi di particolare gravità, i dipendenti possono chiedere, dietro presentazione di motivata domanda, ulteriori 12 mesi senza retribuzione.
Durante questo ulteriore periodo viene conservato il posto di lavoro, pertanto esso non è utile per la pensione, il TFR, la carriera e le ferie.

In caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita e altre ad esse assimilabili, certificate dal competente Servizio sanitario, i giorni di assenza per tali motivi sono esclusi dal computo delle assenze per malattia ma non interrompono il periodo. Il trattamento economico spetta in misura intera.

L’assenza per malattia non può superare in un quinquennio la durata complessiva di 2 anni e 9 mesi. L’ulteriore periodo di assenza di 12 mesi, senza retribuzione per motivi di particolare gravità e con solo la conservazione del posto di lavoro, non rientra in questo limite.

L’assenza per malattia eccedente i dodici mesi nell’arco di un biennio riduce il congedo ordinario in proporzione all’ulteriore malattia.

Il congedo ordinario viene interrotto nel caso di malattia non inferiore a 3 giorni lavorativi o di ricovero ospedaliero, debitamente documentati, che impediscono il recupero delle energie psico-fisiche del personale. L’Amministrazione deve essere immediatamente informata, comunicando l’indirizzo di reperibilità, al fine di poter procedere alla prevista visita di accertamento.

Di regola la visita medica è da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio. In deroga a questo principio fondamentale la o il superiore competente può autorizzare in tutto o in parte la fruizione della visita medica durante l’orario di servizio per valide ragioni.
Esse possono essere p.e.:

  • problemi di salute che richiedono un’immediata visita medica;
  • visite mediche che possono essere effettuate solamente durante l’orario di servizio a causa degli orari di apertura di ambulatori e studi medici;
  • appuntamenti per visite mediche specialistiche fissati dalla struttura sanitaria, sui quali il paziente non ha la possibilità di interferire;
  • altri casi particolari nei quali sia dimostrato che la visita medica non può aver luogo oltre l’orario di servizio.

Qualora venga autorizzata la visita medica durante l’orario di servizio, viene di norma riconosciuta solo la fascia di lavoro obbligatoria.

L’avvenuta fruizione della visita medica in orario di servizio è successivamente da documentare in modo idoneo.

La visita medica di una mezza o intera giornata viene trattata, agli effetti giuridici ed economici, come malattia.

Persone di riferimento

Amministrazione

Michela Tagliari
Tel. +39 0471 411592
E-mail: michela.tagliari@provincia.bz.it
Giusy Gravina
Tel. +39 0471 411593
E-mail: giusy.gravina@provincia.bz.it

    Personale delle scuole

    Monika Masera
    Tel. +39 0471 411628
    E-mail: monika.masera@provincia.bz.it
    Marco Battistella
    Tel. +39 0471 411622
    E-mail: marco.battistella@provincia.bz.it

      Personale scuole dell'infanzia e collaboratori per l'integrazione

      Livia Zambori
      Tel. +39 0471 411612
      E-mail: livia-beata.zambori@provincia.bz.it