Assenze e congedi straordinari vari per situazioni di disabilità grave (legge 104/1992)

Nel caso in cui il personale o un rispettivo familiare soffra di una patologia grave, certificata dalla commissione medica dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Servizio di Medicina Legale (legge 104/92, articolo 3, comma 3), esistono varie possibilità di agevolazioni lavorative.

 Questo permesso retribuito spetta ai dipendenti che:

  1. si trovino loro stessi in situazione di disabilità grave;
  2. debbano assistere i seguenti familiari in situazione di disabilità grave:
    • il coniuge
    • l’altra parte dell’unione civile
    • il convivente di fatto, di cui all’articolo 1, comma 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76. Affinché la convivenza di fatto venga legalmente riconosciuta, dev’essere formalmente dichiarata all’Ufficiale d’anagrafe del comune di residenza (vedasi articolo 1, comma 36 della legge del 20.05.2016, n. 76)
    • un parente o affine entro il secondo grado
    • un parente o affine entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge o l’altra parte dell’unione civile o il convivente/la convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità, abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti certificate o siano deceduti o mancanti.

Il permesso spetta a condizione che la persona disabile in situazione di gravità, si trovi a casa e non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture (per esempio casa di riposo, casa di cura, centro di lunga degenza, clinica, ospedale, e simili). In caso di ricovero, il permesso può essere utilizzato nelle seguenti circostanze:

  • interruzione del ricovero per necessità della persona disabile di recarsi al di fuori della struttura che la ospita per effettuare visite o terapie, se la struttura non offre l’accompagnamento;
  • ricovero a tempo pieno della persona disabile in coma vigile e/o in situazione terminale;
  • ricovero a tempo pieno della persona disabile in situazione di gravità, per la quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un familiare.

In queste situazioni eccezionali i dipendenti sono tenuti a presentare idonea documentazione medica al dirigente preposto/alla dirigente preposta.

I dipendenti che usufruiscono dei permessi per assistere una persona disabile in situazione di gravità, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello della propria residenza, attestano al dirigente preposto/alla dirigente preposta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza della persona assistita.

In base al decreto legislativo del 30.06.2022, n. 105, fermo restando il limite massimo cumulativo di tre giorni mensili, più soggetti aventi diritto possono richiedere l’autorizzazione a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito, beneficiandone alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.

Qualsiasi variazione dei dati relativi agli eventuali familiari che fruiscono dei permessi lavorativi retribuiti di cui alla legge n. 104/1992, per la stessa persona assistita, deve sempre venire tempestivamente segnalata all’Ufficio Personale referente.

I dipendenti hanno diritto a prestare assistenza nei confronti di più persone in accertata situazione di disabilità grave, a condizione che si tratti:

  • del coniuge
  • dell’altra parte dell’unione civile
  • del convivente di fatto, di cui all’articolo 1, comma 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76
  • di un parente o affine entro il primo grado
  • di un parente entro il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di gravità, abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Il permesso spetta anche ai genitori adottivi o affidatari.
Il permesso è di 3 giorni lavorativi mensili e può essere fruito in maniera continuativa o in ore, compatibilmente con le esigenze di servizio. Eventuali giorni oppure ore di permesso non usufruiti nel mese, non possono essere riportati al mese successivo.
Il permesso mensile è considerato a tutti gli effetti come servizio ed è valido, pertanto, per intero per la carriera, lo stipendio, la tredicesima mensilità ed il congedo ordinario.

Nel caso in cui ci fosse urgente necessità di fruire dei permessi lavorativi, ma non si fosse ancora in possesso della certificazione di handicap dell’Azienda Sanitaria, trascorsi almeno 45 giorni (ridotti a 15 giorni in caso di malattia oncologica) dalla presentazione della domanda per il riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 all’Azienda Sanitaria, l’accertamento della situazione di handicap grave può essere effettuato provvisoriamente dal medico, in servizio presso l’Azienda Sanitaria che assiste la persona disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona handicappata. In caso di provvedimento definitivo negativo da parte della Commissione medica, tutti i permessi fruiti fino a quel momento devono essere convertiti in recupero ore/congedo ordinario/aspettativa non retribuita.

 

Documentazione necessaria 

 

  • Verbale di visita collegiale per l’accertamento dell’handicap grave ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - riconoscimento della situazione di handicap prevista dall’articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992.
  • In caso di richiesta per convivente di fatto: Certificazione anagrafica relativa alla costituzione della convivenza di fatto.
  • In caso di richiesta con certificazione provvisoria: copia della domanda presentata alla Commissione medica presso la competente Azienda Sanitaria, unitamente ad un certificato di un medico ospedaliero specializzato nella cura della patologia, idoneo ad attestare la situazione di handicap grave 
  • In caso di modifica di dati già comunicati:  Variazione dati permesso mensile retribuito (3 gg) Legge 104.pdf

  

Normativa

Il permesso orario giornaliero retribuito spetta:

  • ai genitori, anche adottivi o affidatari, di un minore in accertata situazione di disabilità grave, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, in alternativa al prolungamento del congedo parentale e al permesso mensile
  • ai dipendenti che si trovano in accertata situazione di disabilità grave, in alternativa al permesso mensile.

I genitori hanno la possibilità di scelta tra il prolungamento del congedo parentale, il permesso orario giornaliero ed il permesso mensile. La fruizione di questi benefici può avvenire solo in alternativa e non contemporaneamente.
L’esatta misura del permesso orario giornaliero dipende dall’orario teorico giornaliero:

  • 2 ore di permesso in presenza di un orario di almeno 6 ore lavorative
  • 1 ora di permesso in presenza di un orario inferiore a 6 ore lavorative.

Il permesso orario giornaliero è considerato a tutti gli effetti come servizio ed è valido, pertanto, per intero per la carriera, lo stipendio, la tredicesima mensilità ed il congedo ordinario.
Il permesso orario giornaliero non è compatibile con la prestazione di ore straordinarie.
Nel caso di parto plurimo rispettivamente di presenza di più bambini disabili in situazione di gravità il permesso orario giornaliero spetta per ogni figlio.

Nel caso in cui ci fosse urgente necessità di fruire dei permessi lavorativi, ma non si fosse ancora in possesso della certificazione di handicap dell’Azienda Sanitaria, trascorsi almeno 45 giorni (ridotti a 15 giorni in caso di malattia oncologica) dalla presentazione della domanda per il riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 all’Azienda Sanitaria, l’accertamento della situazione di handicap grave può essere effettuato provvisoriamente dal medico, in servizio presso l’Azienda Sanitaria che assiste la persona disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona handicappata. In caso di provvedimento definitivo negativo da parte della Commissione medica, tutti i permessi fruiti fino a quel momento devono essere convertiti in recupero ore/congedo ordinario/aspettativa non retribuita.

Documentazione necessaria

 

  • Verbale di visita collegiale per l’accertamento dell’handicap grave ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - riconoscimento della situazione di handicap prevista dall’articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992
  • In caso di richiesta con certificazione provvisoria: copia della domanda presentata alla Commissione medica presso la competente Azienda Sanitaria, unitamente ad un certificato di un medico ospedaliero specializzato nella cura della patologia, idoneo ad attestare la situazione di handicap grave.

 

Normativa

Questo congedo straordinario retribuito spetta per la cura di familiari disabili in situazione di gravità.

Il congedo straordinario spetta nel seguente ordine di priorità:

  1. al coniuge convivente oppure all’altra parte dell’unione civile convivente oppure al convivente di fatto, di cui all’articolo 1, comma 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76. Affinché la convivenza di fatto venga legalmente riconosciuta, dev’essere formalmente dichiarata all’Ufficiale d’anagrafe del comune di residenza (vedasi articolo 1, commi 36 e seguenti della legge 20.05.2016, n. 76)
  2. al padre o alla madre, anche adottivi, in caso di mancanza, decesso o gravi patologie invalidanti dei soggetti conviventi, indicati al punto 1
  3. a uno dei figli conviventi, in caso di mancanza, decesso o gravi patologie invalidanti dei soggetti conviventi, indicati al punto 1, e dei genitori della persona assistita
  4. a uno dei fratelli o sorelle conviventi, in caso di mancanza, decesso o gravi patologie invalidanti dei soggetti conviventi, indicati al punto 1, di entrambi genitori, dei figli e dei fratelli conviventi.
  5. a parenti o affini fino al terzo grado conviventi, in caso di mancanza, decesso o gravi patologie dei soggetti conviventi, indicati al punto 1, di entrambi genitori, dei figli e dei fratelli conviventi.

Il congedo straordinario è concesso entro 30 giorni dalla richiesta a condizione che:

  1. la persona da assistere si trovi in accertata situazione di disabilità grave
  2. la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia dichiarata dai sanitari la necessità di presenza del soggetto che presta assistenza
  3. la persona da assistere conviva con il soggetto che l’assiste (ciò significa che ha la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, anche se in interni diversi – fa fede il certificato di residenza, non lo stato di famiglia); da questa regola sono esclusi i genitori, anche adottivi, del figlio/della figlia disabile in situazione di gravità.
  4. durante il periodo di congedo straordinario gli eventuali altri familiari non possono fruire dei permessi mensili né dei permessi orari giornalieri previsti della legge n. 104/1992 per la stessa persona disabile.
    Il congedo fruito non può superare la durata complessiva di 2 anni nell’arco della vita lavorativa; questo limite massimo vale per ciascuna persona disabile in situazione di gravità, con riferimento a tutti gli aventi diritto e contemporaneamente anche come limite individuale per il singolo richiedente! Il congedo è fruibile anche in misura frazionata.
    Il congedo straordinario si interrompe qualora la situazione di disabilità grave del familiare non venga rinnovata, venga revocata, oppure in caso di decesso.
    Durante il congedo straordinario il soggetto che presta assistenza non può svolgere attività lavorativa, ciò significa che è vietata anche qualsiasi attività extraservizio.
    Per la durata del congedo straordinario il/la richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ai limiti dell’importo massimo annuo, rivalutato annualmente in base all’inflazione. Il periodo di congedo straordinario non è utile ai fini della carriera, del congedo ordinario, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Il periodo è invece utilmente computato ai fini del trattamento di quiescenza.
    Si sottolinea infine che la fruizione di questo congedo straordinario retribuito e la corresponsione dell’assegno di cura ai sensi della L.P. n. 9/2007 sono solo parzialmente cumulabili. La Giunta Provinciale, con deliberazione n. 1992 del 19 febbraio 2011, ha stabilito, tra l’altro, che i beneficiari dell’assegno di cura con decorrenza dal 1° gennaio 2012, hanno l’obbligo di autocertificare all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico la fruizione del congedo straordinario retribuito per un periodo superiore a 10 giorni in un mese.

Nel caso in cui ci fosse urgente necessità di fruire del congedo straordinario retribuito, ma non si fosse ancora in possesso della certificazione di handicap dell’Azienda Sanitaria, trascorsi almeno 45 giorni (ridotti a 15 giorni in caso di malattia oncologica) dalla presentazione della domanda per il riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 all’Azienda Sanitaria, l’accertamento della situazione di handicap grave può essere effettuato provvisoriamente dal medico, in servizio presso l’Azienda Sanitaria che assiste la persona disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona handicappata. In caso di provvedimento definitivo negativo da parte della Commissione medica, tutti i periodi di congedo straordinario fruiti fino a quel momento devono essere convertiti in recupero ore/congedo ordinario/aspettativa non retribuita.

 

Documentazione necessaria

 

  • Verbale di visita collegiale per l’accertamento dell’handicap grave ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - riconoscimento della situazione di handicap prevista dall’articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992. 
  • In caso di richiesta per convivente di fatto: Certificazione anagrafica relativa alla costituzione della convivenza di fatto. 
  • In caso di richiesta con certificazione provvisoria: copia della domanda presentata alla Commissione medica presso la competente Azienda Sanitaria, unitamente ad un certificato di un medico ospedaliero specializzato nella cura della patologia, idoneo ad attestare la situazione di handicap grave.

 

Normativa

Il prolungamento del congedo parentale spetta per ogni minore in accertata situazione di gravità entro il compimento del dodicesimo anno di vita, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia dichiarata dai sanitari la necessità di presenza del genitore. Il prolungamento spetta alla lavoratrice madre, o in alternativa, al lavoratore padre.

Il periodo massimo del prolungamento del congedo parentale è di tre anni, comprensivo dei periodi di congedo parentale “ordinario”. Il prolungamento del congedo parentale è fruibile in misura continuativa o frazionata.

Il prolungamento spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Il prolungamento spetta a decorrere dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale ordinario.

Spetta lo stesso trattamento giuridico, previsto per il congedo parentale. Per la durata del periodo di prolungamento spetta il 30 % della retribuzione fissa e continuativa.

Documentazione necessaria:

        Riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave

Normativa:

         D.Lgs. N. 151/2001, art. 33, comma 1

Persone di riferimento

Amministrazione

Michela Tagliari
Tel. +39 0471 411592
E-mail: michela.tagliari@provincia.bz.it

Prolungamento del congedo parentale

Ruth Großgasteiger
Tel. +39 0471 411586
E-mail: ruth.grossgasteiger@provincia.bz.it

    Personale delle scuole

    Monika Masera
    Tel. +39 0471 411628
    E-mail: monika.masera@provincia.bz.it
    Marco Battistella
    Tel. +39  0471 411622
    E-mail: marco.battistella@provincia.bz.it

      Personale scuole dell’infanzia e per l’integrazione

      Nadia Bertoldi
      Tel. +39 0471 411603
      E-mail: Nadia.Bertoldi@provincia.bz.it
      Ilse Frasnelli
      Tel. +39 0471 411606
      E-mail: Ilse.Frasnelli@provincia.bz.it