Pericoli e rischi legati al posto di lavoro

Pericoli e rischi legati al posto di lavoro

L'analisi e la valutazione dei rischi legati al posto di lavoro sono fondamentali per arrivare a condizioni lavorative sicure e salubri. La valutazione dei rischi ha l'obbiettivo di identificare per esempio agenti, utensili e situazioni pericolosi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori ed è uno strumento per individuare misure di prevenzione e protezione adatte.

Valutazione dei rischi

Per la realizzazione del documento di valutazione dei rischi, il quale contiene tutti i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori, è necessario seguire un tracciato:

  1. Analizzare i rischi
    • Riconoscere i pericoli
    • Determinare quale persone sono esposte
    • Valutare il rischio calcolando l'entità del rischio e la probabilità dell'evento
  2. Creare il documento di valutazione dei rischi
  3. Adottare le misure di prevenzione e protezione stabilite per eliminare i rischi oppure per diminuire l'esposizione a quelli esistenti (misure tecniche e organizzative e, se necessario, utilizzo di dispositivi di protezione individuale)
  4. Verificare le misure adottate
  5. Aggiornare il documento di valutazione dei rischi, se necessario.

Alla presenza di cambiamenti, i quali hanno impatto sulle categorie di rischio, il documento di valutazione dei rischi è da aggiornare.

Le seguenti situazioni possono richiedere questa necessità:

  • Nuove attività svolte dal personale e/o non ancora valutate
  • Cambi di destinazione d’uso dei locali
  • Ristrutturazione degli edifici
  • Acquisizione di nuovi edifici o parte di edifici
  • Sostituzione di attrezzature o prodotti chimici
  • Acquisizione di nuove attrezzature o nuovi prodotti chimici.

Le attività svolte, le attrezzature di lavoro utilizzate, i prodotti chimici necessari,...eccetera nel documento di valutazione dei rischi devono corrispondere alle situazioni reali sul posto di lavoro. Se questo non dovesse essere così, allora è necessario informare la o rispettivamente il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Definizione di pericolo:

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Un (possibile) pericolo è presente, se c'è la possibilità, che un oggetto o una situazione può recare danni.

I pericoli sono insiti nelle cose e nell’uomo:

  • Nei fabbricati: corrimano mancante, pavimento scivoloso, pericolo di caduta dall'alto,...
  • Nelle macchine: pericolo di taglio o schiacciamento,...
  • Sostanze / miscele utilizzate: irritanti, tossici,...
  • Comportamento / conoscenze della lavoratrice e del lavoratore

Definizione di rischio:

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Il rischio è il prodotto derivante dalla probabilità che accada un evento e le sue conseguenze.

Nella vita di tutti i giorni la percezione e accettazione del rischio sono soggettive.

Sui luoghi di lavoro possono essere presenti diversi rischi. Questi dipendono tra l'altro dagli edifici, dalle attrezzature, dalle macchine e dalle attività svolte, come per esempio:

  • L'ambiente di lavoro (struttura, arredamento, microclima...)
  • I fattori di rischio biologico, rischio chimico, rischio fisico (rumore, vibrazioni...) presenti
  • I metodi di lavoro e gli attrezzi utilizzati
  • L'organizzazione del lavoro (orari, turni...).

Un fattore da non sottovalutare è il fattore umano. In relazione alla qualificazione e la formazione, ma anche alla condizione momentanea della lavoratrice / del lavoratore, il rischi di un danno può diminuire o aumentare.

I pericoli si suddividono principalmente in:

  • Rischi meccanici
  • Rischi elettrici
  • Rischi chimici (miscele usate nei laboratori o per le pulizie,...)
  • Rischi biologici (rischio d'infezione, attività con microorganismi nei laboratori, attività con animali,...)
  • Rischi fisici (per esempio rumore, radiazioni, vibrazioni, temperature alte e basse)
  • Rischi d'incendio ed esplosione
  • Rischi ergonomici
  • Rischi legati all'organizzazione del lavoro
  • Rischi di tipo psico-sociale

Esistono tre tipi di infortuni sul lavoro:

  • Un infortunio durante l’attività lavorativa
  • Un infortunio durante il tragitto da casa al lavoro e viceversa
  • Un infortunio in caso di spostamenti per servizio (infortunio in itinere).

Comunicazione obbligatoria all’INAIL e sanzioni:

Assenze del personale dovute a infortuni sul lavoro devono essere comunicate all’INAIL dall’Ufficio stipendi 4.6 o dalle Direzioni scolastiche (per il personale docente delle scuole a carattere statale).

Una lavoratrice o un lavoratore infortunato, ha il dovere di comunicare questo subito al diretto superiore, che dovrà a sua volta comunicarlo immediatamente all’Ufficio stipendi 4.6.

Anche infortuni nel tempo libero causati da terzi devono essere comunicati.

La tardiva o mancata comunicazione dell’infortunio può comportare una sanzione amministrativa.

Con il 24 dicembre 2015 è stato abolito l'obbligo di tenere il registro degli infortuni.

Si ricorda che, tenere una statistica degli incidenti avvenuti è un compito delle Addette e degli Addetti al Servizio di prevenzione e protezione ASPP. Questa statistica aiuta a realizzare il documento di valutazione dei rischi e rende possibile valutare situazioni pericolose al fine di prevenire incidenti successivi.

Il registro degli infortuni è da conservare almeno 4 anni dopo l'ultima notifica oppure, in mancanza di un incidente, 4 anni dopo la vidimazione o l'introduzione del registro.