Comuni e altri enti pubblici locali

In base all'art. 46 della legge provinciale 18 luglio 2023, n. 14 gli enti pubblici locali hanno i seguenti obblighi:

a) gestire adeguatamente i propri archivi e le proprie registrature;
b) procedere alla selezione e allo scarto di atti, quali documenti e fotografie, in osservanza esclusiva della procedura stabilita all’articolo 49;
c) istituire sezioni di archivio separate per gli atti, quali documenti e fotografie, relativi ad affari conclusi da oltre 30 anni, e inventariarli redigendone un catalogo di cui deve essere inviata tempestivamente copia all’Archivio provinciale. Prima del trasferimento degli atti alle sezioni separate dell’archivio, devono essere eseguite le operazioni di selezione e scarto;
d) consentire a ricercatori e ricercatrici che ne facciano motivata richiesta alla/al Soprintendente, la consultazione dei documenti conservati nei propri archivi, purché siano consultabili ai sensi dell’articolo 41.