Trasferimenti di proprietà di beni culturali

Considerazioni imprescindibili nel trasferimento di proprietà

  1. Tutti i trasferimenti di proprietà di beni immobili tutelati devono essere comunicati alla Ripartizione Beni Culturali. Nel caso di vendita o altro trasferimento di proprietà, la Giunta provinciale e il Comune amministrativo, nel cui territorio si trova l’immobile, godono del diritto di prelazione per l’acquisto. Per questo motivo in caso di vendita deve essere presentata richiesta di rinuncia al diritto di prelazione presso la Ripartizione Beni Culturali. La comunicazione deve essere provvista di marca da bollo e deve esservi allegata una copia del contratto definitivo di compravendita.
  2. La Giunta Provinciale e il Comune interessato decidono entro 60 giorni dalla presentazione della domanda se esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto.
  3. Se Giunta Provinciale e Comune interessato rinunciano all’esercizio del diritto di prelazione, la Ripartizione Beni Culturali rilascia una dichiarazione di rinuncia e il contratto può essere presentato insieme a tale dichiarazione all’ufficio del Tavolare.
  4. Nel caso di alienazione di beni immobili di proprietà di una pubblica amministrazione o di persone giuridiche senza scopo di lucro, comprese le istituzioni religiose, è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Assessora risp. Assessore competente per la tutela storico-artistica. La richiesta specifica deve essere presentata alla Ripartizione Beni Culturali.

L’omissione di segnalazione di trasferimenti di proprietà ha come conseguenza la denuncia alle autorità statali.

 

Trasferimenti di proprietà di beni culturali

Tutti i trasferimenti di proprietà di beni culturali devono essere denunciati alla Soprintendenza provinciale ai Beni culturali della Provincia Autonoma di Bolzano, autorità preposta alla tutela del patrimonio storico-artistico. La denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dalla stipula del contratto con il quale viene trasferita la proprietà.

Ai sensi dell’art. 173 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, l’omessa presentazione nei termini della denuncia è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469. Viene considerata come non avvenuta la denuncia priva delle richieste indicazioni o con indicazioni incomplete o imprecise. La medesima pena è prevista a carico dell’alienante che effettua la consegna del bene in pendenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di prelazione.

Trasferimenti a titolo oneroso

In caso di trasferimento a titolo oneroso, ai sensi della L.P. n. 26/1975 e dell’art. 60 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la Provincia Autonoma di Bolzano o, qualora essa rinunci, il Comune nel cui ambito si trova il bene, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della denuncia di alienazione da parte della Soprintendenza provinciale ai Beni culturali, i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.

In pendenza del suddetto termine l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, la Soprintendenza provinciale ai Beni culturali emetterà una rinuncia al diritto di prelazione per sé e per il comune interessato entro il termine stabilito.

Sulla denuncia dovrà essere apposta una marca da bollo da 16€.

I moduli digitali per le denunce sono disponibili sulla Homepage della Soprintendenza.

Trasferimenti a titolo gratuito

In caso di trasferimento a titolo gratuito la denuncia di cui all’art. 59 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 non è assoggettata all’imposta di bollo in quanto è da considerarsi come semplice comunicazione e non come un’istanza volta ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo. Non è quindi necessario bollare la denuncia.

Successione

In caso di successione la denuncia deve essere presentata alla Soprintendenza provinciale ai Beni culturali della Provincia Autonoma di Bolzano entro 30 giorni. Per gli eredi, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'art. 623 del Codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del Codice civile.

Ai sensi dell’art. 58, comma 3 del R.D. 30 gennaio 1913 n. 363 la denuncia fatta da uno dei coeredi disobbliga gli altri.