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Condomini, nuovi obblighi per la prevenzione degli incendi

Entro maggio 2020 necessario un piano di gestione della sicurezza antincendio per condomini di oltre 12 metri. In elaborazione un modello generale.

Da maggio 2020 nuovi piani di gestione anticendio per condomini di oltre 4 piani (Foto IPES)

Tutti gli edifici destinati ad abitazione di altezza superiore a 12 metri, ovvero i condomini di circa 4 piani, dovranno essere dotati di un piano per la gestione della sicurezza antincendio entro 1 anno a partire dal 6 maggio 2019. Lo prevede un decreto del Ministero dell’interno che ha emanato una norma di prevenzione incendi contenente indicazioni sulla gestione dell’emergenza in caso di incendio. Tali disposizioni fanno seguito all’incendio della Grenfell Tower avvenuto a Londra il 14 giugno 2017 in cui persero la vita 72 persone. Questo incendio ha infatti evidenziato che con accorgimenti di tipo gestionale e una buona scelta di materiali da costruzione non vi sarebbe stato un così alto tributo di vite umane.

Gli amministratori di condominio, pertanto, in qualità di responsabili dell’attività dovranno elaborare un piano di emergenza che gli occupanti riceveranno ed attueranno in caso di emergenza. Il piano dovrà essere tanto più dettagliato quanto più è alto l’edificio. Al fine di applicare in modo uniforme il decreto su tutto il territorio provinciale, l’area funzionale antincendi dell’Agenzia per la protezione civile sta predisponendo un modello generale che potrà essere adeguato con facilità ad ogni caso specifico. Il modello, non vincolante, è inteso quale aiuto per le figure responsabili. Sarà predisposto in tempi brevi, prima dell’entrata in vigore del decreto.

Il decreto ministeriale prevede, inoltre, un ulteriore obbligo per gli edifici ad uso civile esistenti di altezza superiore a 24 metri, ovvero di circa 8 piani. Dovranno essere adottati provvedimenti contro la propagazione di un incendio in facciata, sia che questo abbia origine all’interno o all’esterno dell’edificio, e contro la caduta di parti di facciata durante un incendio, nei condomini in cui vengono effettuati interventi di realizzazione o rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate stesse. Un caso tipico è quello dei rivestimenti di risanamento energetico con applicazione di coibentazione.

Tale prescrizione è realizzabile scegliendo materiali coibentanti con scarsa propensione alla propagazione di un incendio oppure, generalmente, seguendo le istruzioni contenute in una circolare emessa dai Vigili del fuoco. Per ogni informazione sono a disposizione i tecnici dell’Ufficio prevenzione incendi dell'Agenzia per la protezione civile (0471 41602 - prevenzione.incendi@provincia.bz.it).

USP

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