|
Per quali beni culturali servono licenze di importazione ed
esportazione?
Per tutti i beni culturali che sono sottoposti ai vincoli sulla
tutela: opere d'arte, reperti archeologici, beni archivistici
(documenti storici), che abbiano più di 50 anni. Fino
al 1998 l'unica autorità competente per il rilascio delle
licenze di importazione ed esportazione era lo Stato. Con il
decreto legislativo 506/1998 è stata modificata la norma
d'attuazione dello Statuto di Autonomia in materia di beni culturali
(DPR 690/1973) e pertanto ora:
- la Provincia Autonoma di Bolzano è l'autorità
competente in fatto di esportazione temporanea e importazione
temporanea di beni culturali nell'ambito degli Stati membri
dell'Unione europea;
- lo Stato (Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici
di Verona) è tuttora l'autorità competente
in fatto di importazione ed esportazione definitiva e di
circolazione negli Stati che non sono membri dell'Ue.
La
Ripartizione beni culturali rilascia 3 tipi di licenze:
1. esportazione temporanea di beni sottoposti ai vincoli sulla
tutela di proprietà
- di un ente pubblico o di una persona giuridica privata
senza
fine di lucro oppure
- di un privato, se il bene culturale è stato sottoposto
ai vincoli sulla tutela
2. importazione temporanea di beni
culturali
bene culturale di proprietà pubblica o privata avente
più di 50 anni
3. circolazione di beni culturali
 |
Bene
culturale di proprietà privata avente più
di 50 anni, ma che non sia sottoposto ai vincoli sulla
tutela: necessitano della licenza anche i beni non vincolati
che tuttavia rientrano nell'ambito di applicazione della
legge sulla tutela.
Per i rispettivi prestampati,
rivolgersi alla Ripartizione beni culturali. I moduli
vanno presentati in duplice copia, allegando a ciascuno
una marca da bollo di Lit. 20.000, compilati in tutte
le loro parti, e devono contenere ciascuno 2 fotografie
di ogni oggetto.
Il relativo bene culturale va presentato all'Ufficio competente
al momento di inoltrare la richiesta di licenza per essere
visionato. Su richiesta tale pratica può avere
luogo presso il domicilio del proprietario.
|
Per
le licenze di importazione, è necessario fornire prova
di un valido titolo di disposizione (p. es. dimostrarne la
proprietà) per
il bene culturale. In caso contrario, la licenza viene concessa
solo previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva,
autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale del paese
di provenienza.
In caso di esportazione di beni per esposizioni e simili va
richiesto l'assenso del Soprintendente provinciale circa il
prestito.
Ai sensi dell'art. 71 del Decreto legislativo n. 42/2004,
i privati possessori devono garantire l'esportazione di beni
culturali mediante cauzione, rilasciata da un istituto bancario
o da una società di assicurazione. L'importo della
cauzione deve essere almeno del 110% del valore stimato del
bene. Non si applica
la cauzione per i beni appartenenti a enti pubblici.
La Giunta provinciale può esonerare dall'obbligo della
cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.
I proprietari di beni culturali aventi meno di 50 anni,
i quali intendano esportarli, possono, se lo desiderano ai
fini della propria sicurezza, rilasciare presso la Ripartizione
beni culturali
una dichiarazione informale in cui dichiarano che tali beni
non sono sottoposti ai vincoli sulla tutela. La dichiarazione,
alla cui vanno allegate 2 fotografie, verrà protocollata.
|