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Fondamenti. Tutela dei beni e proprietà
La tutela di un bene culturale limita il diritto di proprietà,
vale a dire il diritto che conferisce al proprietario di una
cosa la completa ed esclusiva facoltà di disporne.
È tuttavia nell'interesse della società che
la proprietà conosca delle limitazioni funzionali al
benessere della collettività. La tutela dei beni architettonici
e artistici sottrae in particolare beni culturali di particolare
rilevanza al potere discrezionale del singolo e rappresenta
uno strumento di vigilanza e di controllo per l'opinione pubblica.
Il suo obiettivo è proteggere, conservare e valorizzare
i beni culturali.
I fondamenti
giuridici
La tutela dei beni culturali è un compito sociale fondamentale, ancorato nella Costituzione italiana (art. 9).
Fino al 2004 disciplinava la legge del 1° giugno 1939, n. 1089 la materia, proseguita dal D.Lvo 29 ottobre 1999, n. 490. Con il Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 (in vigore dal 1 maggio 2004), è stato emanato a livello statale il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio, che raccoglie e contiene tutte le norme riguardanti la protezione e la tutela dei monumenti.
Anche in Alto Adige il citato Codice è il documento legislativo cui si fa riferimento, dal momento che in materia di protezione e tutela dei monumenti vengono applicate le disposizioni statali.
Lo Statuto di Autonomia, conferisce alla Provincia Autonoma di Bolzano competenza legislativa ed amministrativa primaria in materia di tutela dei monumenti.
Dal 1973 la Provincia Autonoma di Bolzano è l'organo legislativo e amministrativo competente.
Con la Legge Provinciale del 12 giungo 1975, n. 26, è stata istituita la Soprintendenza provinciale ai beni culturali. La Giunta provinciale è la suprema istanza amministrativa in materia di tutela dei beni culturali.
La gestione della materia è affidata alla Ripartizione beni culturali, diretta dal Soprintendente provinciale, la quale si articola nell'Ufficio beni architettonici e artistici (Ufficio 13.1), nell'Ufficio beni archeologici (Ufficio 13.2) e nell'archivio provinciale di Bolzano (Ufficio 13.3).
Oggetto
della tutela
Oggetto della tutela sono i "beni culturali", cose
mobili e immobili di notevole interesse culturale e pertanto
degne di tutela: beni architettonici e artistici, parchi e
giardini storici, reperti archeologici, beni archivistici,
ecc. In caso di beni mobili la tutela può estendersi
a oggetti singoli o a collezioni.
La
tutela degli insiemi in Alto Adige
La tutela
degli insiemi non compete alla Ripartizione beni culturali, bensì ai singoli comuni. Gli insiemi vengono inseriti nei piani urbanistici comunali e viene dato un parere del comitato degli esperti per gli insiemi in commissione urbanistica provinciale. Questo tipo di tutela non si deve confondere con quella dei beni culturali, dal momento che essa riguarda soltanto la tutela delle facciate.
La vecchia "Legge sulla tutela degli insiemi" (Legge Provinciale del 2. 10. 1996, n. 20) è stata abrogata e la materia è ora regolamentata dagli articoli 25 e 26 della Legge urbanistica provinciale (Legge Provinciale del 11 agosto 1997, n. 13).
Il comitato di esperti per gli insiemi sta elaborando un sito internet. Informazioni in riguardo saranno pubblicate il più presto possibile.
Quando si applicano le norme
sulla tutela di un bene?
Non sono soggette alla disciplina:
1. le opere di autori viventi e
2. le opere la cui esecuzione non risalga a oltre 50 anni.
La scelta e la proposta delle cose da sottoporre ai vincoli
sulla tutela competono al Soprintendente provinciale, che
ne dà comunicazione al proprietario della medesima.
Decorso il termine di
30 giorni, entro il quale il proprietario può presentare
opposizione, il bene è sottoposto ai vincoli sulla
tutela con delibera della Giunta provinciale. In caso di bene
immobile, il vincolo è annotato nel Foglio degli aggravi
(cosiddetto "foglio C") del libro fondiario. La
Ripartizione beni culturali compila l'elenco di tutti i beni
culturali vincolati, il cosiddetto elenco dei monumenti, che
può essere consultato da ogni cittadino.
Doveri
La legge impone al proprietario di un bene culturale una serie
di doveri nei confronti dell'amministrazione pubblica.
Tali oneri riguardano in primo luogo il proprietario, ma anche
possessori o detentori a vario titolo (per esempio di locazione
o prestito). Questi sono i principali doveri:
- il proprietario è tenuto
alla conservazione del bene; l'uso del bene, che deve essere
compatibile con il suo carattere storico o artistico, non
è illimitato;
- ogni intervento sul bene deve
essere preventivamente approvato dall'Ufficio competente
e può essere eseguito solo una volta ottenuta l'autorizzazione;
- ogni cambio di proprietà
o possesso (vendita, permuta, eredità, donazione,
ma anche un tipo di frazionamento, ecc.) deve essere comunicato
all'Ufficio competente;
- la Provincia Autonoma di Bolzano
ne ha il diritto di prelazione sui beni vincolati; la mancata
concessione di tale diritto rende inefficace ogni atto di
disposizione.
- l'importazione e l'esportazione
di beni culturali, nonché la circolazione dall'entrata
in vigore del nuovo Testo Unico, anche i Comuni hanno il
diritto di prelazione, qualora la Provincia rinunci, devono
essere autorizzate dall'Ufficio competente.
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