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Commercio su aree pubbliche

Il settore commercio su aree pubbliche comprende tutte le disposizioni inerenti il commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), nei mercati, nelle fiere, nonché lo svolgimento dell’attività nella forma di commercio itinerante.

Le domande per il rilascio di nuove autorizzazioni, sia in forma itinerante (tipo b) che quelle per ottenere un posto fisso nel mercato (tipo a), possono essere presentate presso il Comune nel quale il richiedente intende avviare l’attività.

L'autorizzazione di tipo a) è rilasciata dal sindaco nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine negli strumenti urbanistici per i mercati rionali o individuate dal comune nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato, ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio provinciale.

L'autorizzazione di tipo b) abilita anche alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago e abilita all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale. Abilita anche alla partecipazione all’assegnazione dei posteggi non occupati dal titolare della concessione. Coloro che svolgono l'attività in forma itinerante non possono sostare sulla stessa area occupata dalla struttura di vendita per più di un'ora al giorno, anche se in possesso di più autorizzazioni intestate al medesimo soggetto. La distanza tra le aree di sosta non può essere inferiore a 1.000 metri.