Assegno unico e universale per i figli a carico (Auuf)

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L’Assegno unico e universale per i figli a carico è un sostegno economico mensile per le famiglie messo a disposizione dallo Stato per ogni figlio a carico fino ai 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili.

Questa misura è compatibile con gli assegni familiari della Provincia.

 

>> senza ISEE: almeno 50 euro per figlio/figlia

>> con ISEE: valore ISEE fino a 15.000 euro: importo massimo di 175 euro al mese per figlio/figlia minorenne,

>> valore ISEE da 40.000 euro: importo minimo di 50 euro al mese per figlio/figlia minorenne, gli importi in alcuni casi possono essere maggiorati (nuclei numerosi,  madri di età inferiore a 21 anni, figli affetti da disabilità)

 

Presupposti

L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
    • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.

 

Importo

L’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ISEE in corso di validità, tenuto conto dell’età e del numero dei figli a carico, nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. È disponibile online sul sito web dell’INPS la simulazione dell’importo mensile teoricamente spettante.

 

>> Vai alla Simulazione

 

L’Assegno unico per i figli a carico può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa (50 euro per figlio).

Questo contributo statale è corrisposto mensilmente dall’INPS ed è erogato al richiedente, o in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale indicato nella domanda, oppure scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

 

Scadenze

La domanda per l’Assegno unico e universale è annuale, e può essere presentata in qualsiasi momento da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio. La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato.

Il pagamento dell’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e il suo importo è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.

 

Domanda

La domanda può essere presentata:

  • direttamente dal sito INPS al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contattando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • tramite gli enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

 

Informazioni

 

>> vai al sito dell’INPS

 

 

 

Fonte: INPS 2023