Gestione amministrativa

In quali settori possono essere attive le organizzazioni di promozione sociale? Quali sono gli obblighi connessi all'iscirzione? E quali vantaggi conseguono all'iscrizione? Le risposte si trovano su questo sito.

Il registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale

Descrizione generale

Con la legge quadro del 7 dicembre 2000, n. 383 sono state istituite le cosiddette "associazioni di promozione sociale". A livello provinciale questa categoria associativa è stata introdotta nel 2003 tramite modifica della legge provinciale n. 11/1993 che ora reca il titolo "Disciplina del volontariato e della promozione sociale". Il legislatore ha inteso promuovere e valorizzare tutti gli enti genericamente detti non profit che curano interessi generali della società; non si rivolge quindi a realtà specifiche e parziali, come p.e. aveva fatto precedentemente con le organizzazioni di volontariato o le cooperative sociali. Le organizzazioni di promozione sociale possno svolgere le loro attività soprattutto per i propri associati e familiari; inoltre possono, per la realizzazione dei fini istituzionali, ricorrere ai propri associati assumendoli come dipendenti o come lavoratori autonomi.

Nel "registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale" possono essere iscritte le organizzazioni in possesso dei requisiti che presentano apposita domanda all'Ufficio Relazioni estere e volontariato. Con l'iscrizione è possibile applicare diverse agevolazioni fiscali, vantaggi e semplificazioni nelle procedure amministrative.

Il "registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale" è stato istituito dalla Giunta Provinciale con delibera n. 953 del 29 marzo 2004.

Per essere iscritte al registro delle organizzazioni di promozione sociale le associazioni devono svolgere le loro attività in uno dei seguenti settori:

  • assistenza sociale e sanitaria
  • cultura, educazione e formazione
  • attività sportive, ricreative e di tempo libero
  • protezione civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio
  • promozione del turismo sociale, tutela dei diritti dei consumatori e utenti, diritti umani e pari opportunità, nonché cooperazione allo sviluppo.

Le organizzazioni in possesso dei requisiti richiesti possono fare domanda di iscrizione al registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale da presentarsi all'Ufficio Relazioni estere e volontariato. All'iscrizione conseguono agevolazioni e vantaggi fiscali.

 

Obblighi conseguenti all'iscrizione

Le organizzazioni di promozione sociale iscritte al registro provinciale comunicano le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, il cambiamento del rappresentante legale e la delibera di scioglimento all'Ufficio competente affinché quest'ultimo possa procedere alla annotazione delle modifiche nel registro. Tale comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro 45 giorni dall'evento.

Inoltre le organizzazioni iscritte presentano annualmente entro il 31 maggio all'Ufficio competente una relazione sull'attività svolta ed il rendiconto economico.

 

I vantaggi e le agevolazioni per le organizzazioni di promozione sociale

Le organizzazioni di promozione sociale godono delle seguenti agevolazioni e dei seguenti vantaggi fiscali:

IMPOSTE DIRETTE

Non si considerano commerciali le attività svolte dalle organizzazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi.

IRAP

Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le organizzazioni di promozione sociale.

Le associazioni iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale della Provincia autonoma di Bolzano sono esenti dal pagamento dell’IRAP salvo l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Le organizzazioni di promozione sociale sono esentati dal pagamento della tassa di intrattenimento per attività (incluse feste sociali) svolte occasionalmente. in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L’esenzione spetta a condizione che dell’attività sia data comunicazione, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Le quote e i contributi corrisposti alle organizzazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.

IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO

L'art. 82, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, prevede che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dalle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di bollo.

Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere dalle organizzazioni di promozione sociale le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

CONVENZIONI

L'iscrizione al registro provinciale per le organizzazioni di promozione sociale è titolo preferenziale per la conclusione di convenzioni con la pubblica amministrazione.

EROGAZIONI LIBERALI

Il decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 contiene nuove disposizioni con riguardo alla detraibilità di donazioni a favore delle organizzazioni di promozione sociale, escludendo il cumulo con altre forme:

-       l’art. 83, comma 1 prevede a favore delle persone fisiche la detraibilità pari un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni di promozione sociale per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro;

-       l’art. 83, comma 2 prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni di promozione sociale, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.

Inoltre si detrae dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Il decreto prevede inoltre l’esenzione degli atti e i provvedimenti concernenti organizzazioni di promozione sociale dalle tasse sulle concessioni governative.

 

ALTRE AGEVOLAZIONI

  • Accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo.
  • Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nei registri, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso i terzi.
  • Lo Stato, regioni, province e comuni possono concedere in comodato alle associazioni di promozione sociale (e alle organizzazioni di volontariato), non a titolo provvisorio o saltuario, propri beni mobili e immobili che non sono utilizzati ai fini istituzionali, con l’unico onere a carico delle associazioni di adibirli a svolgimento delle loro attività istituzionali.