Iscrizione al registro

ATTENZIONE:

Ai sensi delle disposizioni del Codice del Terzo settore e e del relativo regolamento di attuazione [articolo 31 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 settembre 2020, n. 106] dopo il 22 novembre 2021 non si possono più ricevere le domande per l'iscrizione al Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato.

A partire dal 23 novembre 2021 per le associazioni che intendono iscriversi come "organizzazione di volontariato" sussiste la possibilità di ottenere tale qualifica iscrivendosi al Registro unico nazionale del Terzo settore ("Runts"). La domanda deve essere presentata in forma digitale tramite il sito internet servizi.lavoro.gov.it .

 

L'iscrizione al registro provinciale delle organizzazioni di volontariato

Presupposti d'accesso

Le organizzazioni di volontariato possono iscriversi al registro provinciale purché:

  • agiscono in base a motivazioni di solidarietà e prestano il loro servizio a favore della generalità dei cittadini potenzialmente interessati e non dei soli volontari aderenti alle organizzazioni;
  • svolgono la propria attività avvalendosi prevalentemente di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Per garantire uno svolgimento regolare dell'attività le organizzazioni possono avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta;
  • agiscono senza fine di lucro;
  • le associazioni costituite dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della legge provinciale 7 agosto 2018, n. 18, che richiedono l'iscrizione come organizzazione di volontariato devono essere costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato;
  • l'attività commerciale eventualmente svolta abbia carattere marginale ed occasionale. Nel decreto ministeriale 25 maggio 1995 le attività commerciali marginali sono state definite in modo dettagliato.

Gli statuti delle organizzazioni devono corrispondere alle disposizioni della legge provinciale 1. luglio 1993, nr. 11 (disciplina del volontariato e della promozione sociale). Uno degli elementi essenziali è democraticità della struttura dell'organizzazione; le cariche sociali devono essere conferite tramite elezioni ed esercitate gratuitamente.

Scadenze

Per l'uso del servizio non ci sono da rispettare termini particolari.

Documenti richiesti

Alla domanda d'iscrizione nel registro provinciale devono essere allegati i seguenti documenti:

  • Una copia dell'atto costitutivo contrassegnato dal/dalla legale rappresentante su ogni pagina (vedi caratteristiche dell'atto costitutivo). In mancanza di un atto costitutivo può essere allegato un atto sostitutivo di notorietà o un'autocertificazione in cui si dichiara in quale anno l'organizzazione è stata fondata e che all'atto della fondazione non è stato redatto nessun atto scritto. L'autocertificazione può essere effettuata a resa avanti al funzionario/alla funzionaria responsabile ossia essere trasmessa per posta allegando una copia della carta d'identità valida del/della legale rappresentante;
  • una copia dello statuto o degli accordi degli aderenti contrassegnato su ogni pagina dal legale rappresentante (vedi Statuto - elementi essenziali e attività di interesse generale);
  • una relazione sull'attività svolta;
  • una relazione sull'attività progettata;
  • un questionario da compilare;
  • una dichiarazione di prevalenza dell'attività di volontariato (la viene predisposta dall'ufficio);
  • copia della carta d'identità valida del legale rappresentante.

Costi

Una marca da bollo da 16 €

Contatto

Christoph Pichler

Tel. +39 0471 412137


Ufficio Relazioni estere e volontariato
Piazza Silvius Magnago 1
39100 Bolzano

Tel. +39 0471 412130
Fax:0 +39 0471 412139
E-Mail: Relazioniestere.volontariato@provincia.bz.it
PEC: ae-rv@pec.prov.bz.it