Servizio sociale volontario

Informazioni generali

Il servizio sociale volontario offre alle persone adulte, anche anziane, la possibilità di mettere a disposizione della comunità le proprie competenze ed esperienze, in cambio di benefici e crediti di ogni tipo. Lo scopo è quello di valorizzare l'impegno di tali persone e di offrire loro la possibilità di contribuire allo sviluppo sociale e culturale del nostro paese e della nostra provincia. Contemporaneamente si cerca di offrire alle associazioni, federazioni ed enti pubblici e privati di ogni tipo la possibilità di usufruire di queste persone, delle loro competenze e della loro volontà di impegnarsi, ponendole a disposizione delle strutture di utilità sociale.

La durata del servizio sociale volontario è stabilita in 8, 16, 24 oppure al massimo 32 mesi. In caso di durata ridotta su richiesta, la prestazione può essere prolungata rispettando comunque il limite massimo di durata del servizio di 32 mesi. Nei settori assistenza sanitaria e sociale è consentito un ulteriore impiego presso un'altra organizzazione o ente idoneo nel limite massimo di 32 mesi. I limiti temporali non si applicano se il servizio è svolto nelle aziende pubbliche di servizi alla persona oppure nelle case di riposo e centri di degenza. La prestazione settimanale di volontari o volontarie del servizio sociale è stabilita con delibera della Giunta Provinciale in 15, 20 o 30 ore settimanali.

Il servizio sociale volontario può essere svolto nei seguenti ambiti:

  • assistenza sanitaria e sociale;
  • reinserimento sociale nonché altri interventi di emergenza;
  • educazione, servizio giovani e promozione culturale;
  • tutela del patrimonio ambientale ed artistico;
  • protezione civile;
  • tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
  • educazione allo sviluppo in Provincia di Bolzano;
  • attività di tempo libero e di educazione sportiva.

Volontari e volontarie

Possono prestare servizio sociale volontario, le persone che hanno:

  • un’età non inferiore ai 29 anni;
  • la residenza stabile in provincia di Bolzano e la cittadinanza italiana oppure di un altro Stato membro dell’Unione europea;
  • i requisiti per l’espletamento dei servizi richiesti, spettando ai promotori il compito di verificare di volta in volta la necessaria idoneità.

Inoltre, possono prestare servizio anche gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.


La prestazione del servizio sociale volontario è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato contemporaneamente svolta presso la stessa organizzazione o lo stesso ente.

Gli interessati volontari devono rivolgersi direttamente alle organizzazioni o enti, che effettuano la selezione. Per informazioni circa i promotori si può consultare la banca dati della Provincia di Bolzano (vedasi allegato).

Benefici e crediti

  • Assicurazione: A tutti i volontari e le volontarie sono garantite le assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio di infortuni e la responsabilità civile. I relativi oneri sono a carico del promotore, presso il quale i volontari e le volontarie prestano servizio.
  • Tessera dei servizi volontari: I volontari e le volontarie ricevono dall'amministrazione provinciale una tessera di riconoscimento da cui risultano il servizio volontario intrapreso, la relativa durata e il promotore di riferimento.
  • Utilizzo gratuito dei servizi di trasporto pubblico: I volontari e le volontarie possono utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici in Provincia di Bolzano per la durata del servizio previa esibizione della tessera dei servizi volontari.
  • Vitto e alloggio: Le organizzazioni ed enti possono offrire ai volontari o alle volontarie anche vitto e alloggio; le spese sono a carico del promotore.
  • Rimborso spese: il rimborso spese mensile per i volontari o le volontarie del servizio sociale volontario viene determinato dalla Giunta. Per l'anno 2023 sono fissati i seguenti importi: 300,00 € netto per le 15 ore settimanali; 360,00 € netto per le 20 ore settimanali; 400,00 € netto per le 30 ore settimanali. I volontari e le volontarie ricevono mensilmente il rimborso spese dal promotore.

L’impiego dei/delle volontari/e non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 4, co. 1 della Legge Provinciale del 19 novembre 2012, Nr. 19. Ai volontari non vengono versati contributi previdenziali.

Organizzazioni ed enti

Promotori di servizi volontari sono organizzazioni ed enti privati o pubblici in possesso dei seguenti requisiti:

  • non avere scopi di lucro;
  • avere finalità istituzionali rientranti in uno dei settori di cui all'articolo 4, comma 2 della LP 19/2012;
  • disporre di capacità organizzativa e possibilità di impiego proporzionate ai progetti o alle attività previste;
  • svolgere un'attività continuativa da almeno tre anni;
  • avere sede in provincia di Bolzano e svolgere l'attività in ambito provinciale.

Organizzazioni ed enti che perseguono in modo prevalente o esclusivo interessi economici, politici o religiosi non possono avvalersi di volontari e volontarie.

Banca dati

Le organizzazioni o enti, i quali cercano un volontario o una volontaria del servizio sociale possono presentare i propri interventi nella banca dati della Provincia di Bolzano. La relativa domanda di iscrizione si trova nella sezione modulistica.
L’iscrizione in questa banca dati non è obbligatoria e non garantisce l’approvazione dell’impiego da parte dell'amministrazione provinciale. Questa banca dati ha lo scopo di assicurare un rapido orientamento ed un’ampia scelta ai cittadini, in merito alle offerte, nonché di favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra organizzazioni ed aspirante volontario o volontaria in servizio sociale. Non è prevista nessuna scadenza per la pubblicazione nella banca dati della Provincia di Bolzano.

Domanda

Il promotore che intende impiegare volontari e volontarie nel servizio sociale, deve presentare la relativa domanda all'Ufficio Relazioni estere e volontariato entro i termini del 28 febbraio e del 31 luglio. La domanda è redatta sui moduli predisposti dall'Ufficio e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del promotore e dal/dalla volontario/a.
Nel caso di proroga del servizio il promotore presenta all'Ufficio l'eventuale proroga almeno 45 giorni prima della scadenza della convenzione. L'Ufficio concede la proroga nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel limite massimo di 32 mesi.

Assicurazione

Ai volontari/alle volontarie del servizio sociale sono garantite le assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio di infortuni e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono a carico del promotore, per il quale i volontari/le volontarie prestano servizio. Tale polizza assicurativa va esibita all’Ufficio entro dieci giorni dall’inizio del servizio. Tale esibizione costituisce presupposto per la liquidazione del rimborso spese.

Rimborso spese

I volontari e le volontarie ricevono un rimborso spese mensile, che viene anticipato dal promotore. Ogni tre mesi la Provincia liquida al promotore gli importi da questo anticipato, previa dichiarazione del promotore stesso sull'effettiva esecuzione della prestazione.

Ai sensi dell’articolo 34 del regolamento di attuazione (DPP del 7 maggio 2014, n. 16) l’Amministrazione pubblica può effettuare controlli ed ispezioni presso i promotori.
Le organizzazioni e gli enti devono comunicare all’Ufficio Relazioni estere e volontariato, Bolzano, Piazza Silvius Magnago 1 (n. tel. 0471/412130/31, indirizzo e-mail: relazioniestere.volontariato@provincia.bz.it), entro 60 giorni, ogni modifica riguardante lo statuto, la sede, la legale rappresentanza nonché l’eventuale scioglimento o cessazione dell’attività dell’ organizzazione o ente.