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Esenzione per veicoli intestati ad Associazioni ONLUS (esclusivamente destinati al trasporto di persone bisognose di cure mediche)
Il D.P.R. 05.02.1953, n. 39, all’art. 17, elenca tutti i veicoli che possono godere dell’esenzione permanente dal pagamento della tassa automobilistica. Alla lett. F sono inseriti “gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti d’apposita licenza”.
Nel caso in cui il veicolo intestato all’Associazione rispetti i suddetti requisiti, ovvero il veicolo sia dotato di appositi adattamenti tecnici che li caratterizzino per l’utilizzo come descritto, l’Associazione può presentare apposita domanda di esenzione, utilizzando il previsto modello (ONLUS - domanda esenzione), al seguente indirizzo:
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ufficio Tributi - Palazzo IIIA
Via Crispi 8
39100 BOLZANO
L’Associazione inoltre è tenuta a comunicare l’eventuale vendita, radiazione o perdita di possesso del veicolo, evento che determina la fine dell’esenzione, sempre utilizzando l’allegato modulo (ONLUS - fine esenzione), all’indirizzo di cui sopra, entro 2 mesi dall’evento di vendita, radiazione, perdita di possesso.
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[ Tassa automobilistica ]
Tel. 0471 413232 |
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[ Tassa automobilistica ]
Tel. 0471 413232 |
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