Contenuto principale
Home » Tributi provinciali » Tassa auto » Esenzioni » Esenzioni per consegna o cessione a rivenditori (concessionarie)
Esenzioni per consegna o cessione a rivenditori (concessionarie)
Il proprietario può consegnare o cedere il veicolo al concessionario. Qui di seguito vengono brevemente esposte le conseguenze connesse alle due opzioni consentite.
- Nel caso di consegna del veicolo per la rivendita alla concessionaria deve essere redatta la procura speciale (notarile) a vendere in favore di quest’ultima, la quale non diventa proprietaria del bene ma è solo delegata a rivendere ad un terzo il veicolo ritirato.
In tal caso è bene accertarsi:- che la concessionaria inserisca il veicolo ritirato in permuta nell’elenco “sospensioni” e che lo trasmetta all’ufficio tributi di questa Provincia: questa operazione permette l’interruzione dall’obbligo del pagamento del bollo;
- che il concessionario o il nuovo acquirente trascrivano al PRA il successivo passaggio di proprietà.
- Nel caso di cessione al concessionario/rivenditore della proprietá del mezzo attraverso un apposito passaggio di proprietá (mini voltura) il cedente (vecchio proprietario) non ha invece nessuna forma di responsabilitá connessa al veicolo.