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Esenzioni per consegna o cessione a rivenditori (concessionarie)

Il proprietario può consegnare o cedere il veicolo al concessionario. Qui di seguito vengono brevemente esposte le conseguenze connesse alle due opzioni consentite.

  1. Nel caso di consegna del veicolo per la rivendita alla concessionaria deve essere redatta la procura speciale (notarile) a vendere in favore di quest’ultima, la quale non diventa proprietaria del bene ma è solo delegata a rivendere ad un terzo il veicolo ritirato.
    In tal caso è bene accertarsi:
    1. che la concessionaria inserisca il veicolo ritirato in permuta nell’elenco “sospensioni” e che lo trasmetta all’ufficio tributi di questa Provincia: questa operazione permette l’interruzione dall’obbligo del pagamento del bollo;
    2. che il concessionario o il nuovo acquirente trascrivano al PRA il successivo passaggio di proprietà.
    In caso contrario il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al PRA e, pertanto, può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connnesse al presunto posseso ed uso del veicolo tra cui l’avvenuto pagamento del bollo auto.
  2. Nel caso di cessione al concessionario/rivenditore della proprietá del mezzo attraverso un apposito passaggio di proprietá (mini voltura) il cedente (vecchio proprietario) non ha invece nessuna forma di responsabilitá connessa al veicolo.