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Esenzioni per rivenditori (Legge 28 febbraio 1983, n° 53)
Gli elenchi che i rivenditori di autoveicoli devono periodicamente produrre per ottenere la sospensione dal pagamento delle tasse automobilistiche, vanno indirizzati alle delegazioni ACI della Provincia di Bolzano.
Il diritto fisso di € 1,55 a veicolo deve essere versato, con unico versamento, sul conto corrente postale n. 273391 intestato al Tesoriere della Provincia con la seguente causale: Codice accertamento 112 - diritto fisso tasse automobilistiche, specificando quadrimestre e anno di riferimento.
Si ricorda che il diritto fisso è dovuto solo ed esclusivamente per i veicoli presi in carico.
Il programma denominato "Rivendi", idoneo per la comunicazione dei dati da parte dei concessionari, è messo a disposizione gratuitamente dal Ministero delle Finanze ed è reperibile su Internet al seguente sito: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Software/ComunicazioniDomande/Rivendi/