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Riduzioni

Tipi di riduzioni: Per le sottoindicate tipologie, la riduzione si applica alla tariffa annua unitaria prima della moltiplicazione per i KW o CV.

  • 75% per autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture alimentati esclusivamente a GPL o a gas metano, se dotati di meccanismi conformi alle direttive n. 91/441, 91/542 e successive modifiche;
  • 75% per autoveicoli azionati con motore elettrico. Questa riduzione si applica per gli anni successivi al primo quinquennio di esenzione totale di cui all'art. 20 T.U. 39/53;
  • 75% per autovetture adibite al servizio pubblico da piazza;
  • 50% per autovetture a noleggio di rimessa;
  • 40% per autovetture adibite a scuola guida;
  • 33,33% per autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa e al servizio pubblico di linea;
  • 20% per autoveicoli per il trasporto di cose di peso complessivo o pari o superiore a 12 tonnellate muniti, all'asse o agli assi motore, di sospensione pneumatica o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente.

Autoveicoli adibiti al trasporto di latte, di carni macellate fresche, immondizie, generi di monopolio e carribotte per la vuotatura di pozzi neri

  • Per quanto concerne tali veicoli, al fine di individuare la tariffa dovuta, deve essere ridotta del 50% la portata risultante dalla carta di circolazione. (Questa riduzione non si applica agli automezzi tassati sugli assi, cioè con peso complessivo pari o superiore alle 12 tonnellate)