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Cosa devo fare se non ho pagato la tassa automobilistica alla scadenza fissata (ritardo nel pagamento)?
Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.
Più esattamente dal 29/11/2008, ai sensi del d.l. n.185 del 29/11/08, oltre alla tassa sono dovuti:
una sanzione pari al 2,5% della tassa medesima, se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri a tasso annuo, con maturazione giorno per giorno, pari al 3,5% per il periodo che va dall'01/01/2001 al 31/12/2001, pari al 3% per il periodo che va dall'01/01/2002 al 31/12/2003, pari al 2,5% per il periodo che va dall'01/01/2004 al 31/12/2007, pari al 3% per il periodo che parte dall'01/01/2008.
una sanzione pari al 3%, se il versamento avviene dopo il trentesimo giorno ma non oltre un anno dalla scadenza del termine, più gli interessi legali giornalieri (calcolati come sopra).
Si rammenta che per versamenti regolarizzati fino alla data del 28/11/2008, sanzioni e interessi erano i seguenti:
3,75% della tassa, oltre gli interessi legali calcolati come sopra, per versamenti effettuati entro i 30 giorni;
6% della tassa, oltre gli interessi legali calcolati come sopra, per versamenti effettuati dopo il trentesimo giorno ma entro un anno.
Dopo un anno dalla scadenza del termine viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta più gli interessi, pari al 2,5% fisso a semestre maturato fino al 30/6/2003 e pari al 1,375% fisso a semestre maturato dal 1/7/2003.