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Cosa devo fare se non ho pagato la tassa automobilistica alla scadenza fissata (ritardo nel pagamento)?

Nell’ipotesi di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa, la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla prescritta scadenza. La sanzione è ridotta al 3,00% se il versamento è eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine di pagamento. La sanzione è ridotta al 3,75% se il versamento è eseguito dal 31° giorno fino ad un anno dalla scadenza del termine di pagamento (legge n. 220 del 13/12/2010). Per fruire delle sanzioni ridotte, il contribuente è tenuto a versare contestualmente alla tassa o alla differenza della tassa, se dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale (3% annuo dall’1.1.2002, 2,5% annuo dall’1.1.2004, 3% annuo dall’1.1.2008, 1% annuo dall’1.1.2010 e 1,5% annuo dall'1.1.2011 ) con maturazione giorno per giorno.

Con Decreto Legge n. 98 del 6/07/2011 convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011, dal 6 luglio 2011 è stato introdotto un altro tipo di ravvedimento operoso cd. “veloce” o “sprint” che consiste nell’applicazione di una sanzione ulteriormente ridotta, pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 14 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri (calcolati come sopra).