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Regolamento legislativo

Con l’inserimento dell'articolo„30 bis" nella legge forestale (LP 21/1996) e dopo l’accoglimento della direttiva da parte dello Stato Italiano tramite decreto legislativo n. 386 del 10.11.2003, sono state poste le linee guida per recepire la direttiva CE/1999/105 del 22.12.1999 nella legislazione provinciale. L’amministrazione provinciale ha così deciso di:

  • Disciplinare i dettagli del commercio di materiale di propagazione forestale (piante e sementi) con proprio regolamento di attuazione, seguendo la direttiva CE/1999/105;
  • Incaricare la ripartizione provinciale delle foreste dell’attuazione dei nuovi regolamenti e dell’esecuzione dei controlli necessari (=Autorità territoriale);
  • Definire le sanzioni (verranno applicate dopo l’emanazione del regolamento di attuazione).

Campo di applicazione

La legge è applicabile solamente al materiale di propagazione forestale (piante, parti di piante e sementi) destinato al commercio (vendita, cessazione gratuita a proprietari boschivi) o destinato all’importazione o esportazione in paesi terzi. La legge non si applica a materiale forestale di propagazione per uso proprio o non destinato ad uso forestale (verde urbano). L’elenco delle specie arboree interessate è stato fissato dalla direttiva CE/1999/105 e integrato con decreto legislativo n. 386/2003 (lista).

La legge vuole garantire la produzione di piante e sementi forestali di alta qualità e di provenienza certa. Ciò significa che, per il postime forestale utilizzato nei rimboschimenti, anche la provenienza del seme deve essere perfettamente documentata e che le informazioni vengono messe a disposizione dei proprietari boschivi interessati. La provenienza del postime forestale assume un ruolo prioritario perché, nel tempo, i singoli soprassuoli boschivi si sono adattati geneticamente alle diverse condizioni climatiche e orografiche presenti nel nostro territorio provinciale. Oltre alla fascia vegetazionale di provenienza, devono essere rispettati fattori pedologici e climatici. Con un regolamento uniforme all’interno della CE è stato semplificato il commercio di materiale di propagazione tra i singoli stati membri.


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  • produzione di latifoglie nei vivai

    produzione di latifoglie nei vivai

  • produzione di latifoglie nei vivai

    produzione di latifoglie nei vivai

  • fioritura dell’abete rosso

    fioritura dell’abete rosso


Cambiamenti per la raccolta di sementi forestali

  • Per tutte le specie arbustive elencate nell’allegato 1 (lista) del decreto legislativo n. 386 del 10.11.2003, si applica il nuovo regolamento legislativo.
  • Al termine della raccolta di strobili o sementi, l’ispettorato o la stazione forestale competente per la zona non rilascerà più il certificato della regolare raccolta, bensì il certificato principale, che ha validità per tutta la Comunità Europea e che accompagnerà sementi e piantine per tutta la loro durata.
  • Per garantire la sorveglianza dei lavori di raccolta, il raccoglitore di sementi o strobili deve avvisare con almeno 15 giorni di anticipo l’ispettorato o la stazione forestale competente per la zona. Il certificato principale verrà rilasciato, di regola, solo qualche giorno dopo la fine della raccolta, in quanto, per un periodo di transizione non ancora ben definito, la numerazione verrà eseguita centralmente dall’ufficio amministrazione forestale.
  • Prima dell’inizio dei lavori di raccolta il raccoglitore deve esibire all’autorità forestale il consenso del proprietario del fondo.
  • L’obbligo di raccogliere sementi soltanto nei boschi da seme iscritti nel registro nazionale dei boschi da seme non esiste più. Sono state invece introdotte nuove classi di qualità delle sementi (identificate alla fonte, selezionate, qualificate e controllate). Per il momento anche per le sementi raccolte nei vecchi boschi da seme verrà rilasciata la qualità “fonte di seme - identificato alla fonte”.
  • Per alberi ed arbusti non sottoposti al regolamento non verrà emessa alcuna certificazione da parte dell’autorità forestale.