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Esame venatorio
Per il rilascio della licenza di porto fucile per uso caccia è necessario essere in possesso del certificato di abilitazione alla caccia, che viene rilasciato dall’Ufficio caccia e pesca a coloro che hanno superato l’esame venatorio (L.P. 14/87, art. 12, comma 1).
L’esame venatorio può essere sostenuto da chi ha compiuto il diciottesimo anno di età. L‘esame si svolge davanti ad un‘apposita commissione, nominata dalla Giunta provinciale e composta da un funzionario provinciale laureato quale presidente, da tre esperti in materia di caccia e da due esperti in zoologia applicata alla selvaggina.
L’esame venatorio ha luogo generalmente due volte all’anno.
Modalità concernente l'esame venatorio
N.B.: L’esame venatorio non può essere sostenuto da chi figura quale obiettore di coscienza alla data di presentazione della domanda di ammissione all’esame venatorio, in quanto è vietato detenere ed usare armi a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile (Legge 8 luglio 1998, n. 230 – art. 15, comma 6). Tuttavia, in base alla modifica di tale legge (Art. 15, comma 7-ter), gli obiettori posti in congedo da cinque anni, possono essere ammessi all’esame venatorio previa rinunzia allo “status di obiettore” mediante dichiarazione irrevocabile da inoltrare all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile a Roma. Alla domanda di ammissione all’esame dovrá essere allegata copia della comunicazione di accettazione da parte dell’Ufficio di Roma.
Per ulteriori informazioni: 0471-415175