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Sussidio in caso d'emergenza
In quali casi può essere richiesto il sussidio
- per l' eliminazione di danni causati da avversità atmosferiche, alluvioni, valanghe e smottamenti di terreni, ad infrastrutture di prevalente carattere agrario o forestale realizzate o realizzabili con l' aiuto di leggi di incentivazione agrarie o forestali;
- per la tutela dei boschi da infestazioni da insetti e funghi provocate dalle cause di cui alla lettera a);
- per la prevenzione di danni forestali provocati dalle cause di cui alla lettera a), prescindendo dallo stato di bisogno di cui all' articolo 1 della sopraccitata legge provinciale.
A quanto ammonta il sussidio
Fino al 70% dei danni riconosciuti, con un limite massimo di euro 16.000,00, il quale non può comunque essere superato.
Chi può chiedere il sussidio
Comuni, amministrazioni separate di beni di uso civico, cooperative, consorzi e le altre associazioni, oltre che i privati proprietari, nonchè affittuari.
Modalità
La domanda deve essere presentata all'ispettorato forestale territorialmente competente entro due mesi dalla data in cui è avvenuto il fatto ovvero da quella in cui cessa l'evento dannoso, qualora si tratta di un fenomeno che dura nel tempo.
La domanda deve essere corredata dalla conferma da parte del sindaco del comune territorialmente competente in merito alla veridicità dei dati contenuti nella domanda ed inerenti la situazione esistente prima dell'evento dannoso, la natura di questo evento dannoso e i danni arrecati.
Alla domanda deve essere allegata una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata.
Alla domanda deve essere allegata una copia del provvedimento di autorizzazione alla presentazione della domanda, qualora questa sia presentata da persone giuridiche private o pubbliche.
L'ispettorato forestale territorialmente competente verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata ed esegue una verifica tecnica mediante un sopralluogo da parte di un funzionario a tal fine incaricato. I lavori non possono essere comunque iniziati prima del sopralluogo da parte del funzionario a tal fine incaricato, salvo che siano urgenti ed indifferibili.
L'ispettorato forestale territorialmente competente trasmette la domanda e tutta la documentazione allegata alla direzione della Ripartizione foreste.
A chi ci si può rivolgere
All'ispettorato forestale competente per territorio. (Sedi dei servizi forestali/Comuni)
Regolamento legislativo
Legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, articolo 50
Deliberazione della Giunta provinciale 23 giugno 1997, n. 2822
Deliberazione della Giunta provinciale 18 marzo 2002, n. 853