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Presupposti per un apprendistato nel 10° anno d'obbligo scolastico

 

      1. Chi può assolvere il 10° anno dell’obbligo scolastico in forma di apprendistato?
In Italia è stato introdotto con la legge finanziaria 2007 il 10° anno d’obbligo scolastico. Contemporaneamente l’età minima per iniziare un rapporto di lavoro è stata elevata a 16 anni. Per l’Alto Adige vale ai sensi dell’art. 1, comma 623 l’eccezione secondo cui i giovani possono assolvere il 10° anno dell’obbligo scolastico anche in forma di apprendistato. I presupposti per poter iniziare l’apprendistato sono:

      > L’età minima di 15 anni
> Il diploma di licenza media
> L’assolvimento positivo del 9° anno d’obbligo scolastico 

      2. Un giovane soggetto all’obbligo scolastico entro quando deve avere un contratto d’apprendistato?
I giovani che assolvono il 10° anno dell'obbligo scolastico in forma di apprendistato, a partire dall'anno scolastico 2008/09 dovranno avere un contratto d'apprendistato già prima del 1. settembre (legge provinciale n. 2/2006 »Ordinamento della formazione degli apprendisti«, art. 15). Chi ha assolto l’obbligo scolastico può frequentare la scuola professionale anche senza contratto d’apprendistato, al massimo per 3 mesi.

      3. Quando l’obbligo scolastico è da ritenersi assolto?
Un giovane ha assolto all’obbligo scolastico quando ha compiuto i 16 anni ed ha frequentato per 10 anni la scuola: il giovane può successivamente iniziare un apprendistato anche se non ha concluso positivamente gli anni dell’obbligo scolastico. Il giovane si trova però fino all’età di 18 anni sempre nella fase formativa, il cosiddetto »obbligo formativo«. Soltanto con il raggiungimento della maggiore età è possibile stipulare un contratto di lavoro diverso dal contratto d’apprendistato (esclusi  i contratti feriali e simili).

Contatto:
Christine Kofler
0471 416 986
Christine.Kofler@provincia.bz.it