Contenuto principale

Il contratto di apprendistato

I presupposti per un contratto di apprendistato

L'età minima e massima dell'apprendista

Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani che al momento dell'assunzione abbiano compiuto il 15esimo e non ancora superato il 26esimo anno di età.

Persone che abbiano compiuto i 26 e non ancora i 30 anni di età possono stipulare un contratto di lavoro presupposto che:

a) non siano in possesso di una qualifica professionale spendibile sul mercato di lavoro

b) per gravi motivi, siano costrette a cambiare mestiere oppure intendano portare a termine una formazione interrotta

c) stiano per iniziare un'alta formazione.

Qualora sia adempito almeno una delle premesse suindicate, compilate prego la seguente autocertificazione inviandola all'Ufficio Apprendistato.

Nel caso che il/la giovane con l'apprendistato stia terminando il suo decimo anno della scuola d'obbligo, è necessario che adempisca altre premesse.

Le premesse necessarie per il conseguimento di un apprendistato di II livello:

Gli apprendisti interessati a un apprendistato di II livello devono disporre di una qualifica di base, sia della maturità, di un diploma di scuola media superiore oppure di un altro diploma professionale.

Gli apprendisti interessati a un apprendistato di alta formazione dovranno disporre al minimo di un diploma di maturità.


La notifica del rapporto di lavoro

Il datore/la datrice di lavoro ha l'obbligo di:

  • comunicare l'assunzione dell'apprendista all'Ufficio di Osservazione del mercato di lavoro al più tardi un giorno prima dell'inizio lavorativo,
  • inviare una copia del contratto di apprendistato all'Ufficio Apprendistato e maestro artigiano entro 30 giorni dalla data di assunzione.

Non inoltrando una copia del contratto di apprendistato alla Ripartizione provinciale competente entro il termine prescritto, i datori/le datrici di lavoro saranno soggetti/soggette al pagamento di una sanzione amministrativa.


La riduzione del periodo dell’apprendistato – crediti formativi

Il datore/la datrice di lavoro ha il diritto di ridurre la durata dell'apprendistato qualora l'apprendista sia particolarmente dotato/dotata o abbia svolto percorsi formativi e sia in grado di raggiungere gli obiettivi formativi in minor tempo e di terminare la scuola professionale regolarmente.

La Giunta provinciale ha stabilito in concordanza con le parti sociali speciali crediti formativi per ridurre la durata dell'apprendistato, che il datore/la datrice di lavoro dovrà prendere in considerazione (v. delibera no 4189/2006).

Nel caso di apprendistato di II livello, i criteri per eventuali crediti formativi sono riportati nei contratti collettivi relativi.
La riduzione del periodo di apprendistato può essere stabilita già nel contratto di apprendistato oppure successivamente in occasione dell'ammissione all'esame di fine apprendistato. Il modulo per la rettifica del periodo dell'apprendistato è il seguente.

Modulo: Domanda di riduzione del periodo dell'apprendistato

La scuola professionale è tenuta a prendere in considerazione le competenze già acquisite dell'apprendista. In questo caso, l'apprendista che dispone di specifiche conoscenze teorico-professionali o di una cultura generale superiore può essere dispensato/dispensata in tutto o in parte dall'obbligo di frequenza della scuola professionale. La rispettiva decisione spetta al direttore/alla direttrice della scuola professionale.
La riduzione del periodo della scuola professionale non implica automaticamente una riduzione del periodo di apprendistato.


Il prolungamento del periodo di apprendistato

Un piano formativo individualizzato è in grado di incentivare l'apprendista con diagnosi funzionale offrendogli/le un prolungamento del periodo di apprendistato di sei mesi.

In alcuni contratti collettivi (p. es. nel settore industriale), tale prolungamento è già stato previsto, affinché l'apprendista sia in grado di terminare la scuola professionale o ripetere l'esame di fine apprendistato. Per ulteriori informazioni prego rivolgersi alla rappresentanza degli interessi competente.


Contatto

Christine Kofler
0471 416 986
Christine.Kofler@provincia.bz.it