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Apprendistato

L’apprendistato altoatesino comune tanto alla formazione professionale italiana quanto a quella tedesca e ladina, rappresenta il cardine del sistema duale, attraverso il quale alla preparazione tecnica impartita in azienda viene associato l’insegnamento nelle scuole professionali (un giorno alla settimana o a blocchi settimanli per un totale di almeno 9 settimane all´anno).

L´apprendistato si basa su un contratto di lavoro tra l´apprendista e l’azienda. Agli obblighi del datore di lavoro di impartire l’insegnamento necessario all’apprendimento di una professione e di corrispondere una retribuzione è associato il diritto/dovere dell’apprendista di effettuare la prestazione lavorativa e di seguire un determinato monte ore di lezioni presso le scuole professionali.

L´apprendistato è stato riformato dalla legge provinciale n. 2 del 2006 che ha abrogato il precedente ordinamento, recependo alcune novità rilevanti previste dal Dlg. 276/2003.
La nuova legge provinciale tra le novità, introduce tre tipologie di apprendistato, rifacendosi parzialmente alla nuova legislazione nazionale in materia:

  • apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di formazione: è prevista una durata di 3 anni (prorogabile di un anno) e un minimo di 1000 ore di formazione scolastica
  • apprendistato di secondo livello: richiede un periodo minimo di 18 mesi e massimo di 36 mesi a cui è associata una formazione teorica di almeno 100 ore ogni sei mesi
  • apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: è previsto un anno formativo supplementare

Novità di rilievo della legge è quanto previsto dall’art. 5 secondo cui associazioni di categoria, sindacati e Provincia, sono tenuti ad elaborare, per ogni attività professionale, un ordinamento formativo. Quest’ultimo comprende “la descrizione del profilo professionale, le condizioni di accesso, la durata dell’apprendistato, il quadro formativo aziendale, la quantità di formazione teorica e pratica, il programma formativo e il procedimento di qualificazione”. Tra le altre novità introdotte dalla legge vi è il riconoscimento dell’impresa come luogo autonomo di apprendimento di pari dignità rispetto alla scuola (art. 9), la certificazione delle aziende per la formazione di apprendisti. Inoltre, è stato innalzato il limite massimo d’età per la stipulazione di un contratto di apprendistato a 29 anni e, in ottemperanza a quanto disposto dalla riforma dei cicli scolastici, le competenze acquisite nell’ambito dell’apprendistato valgono come crediti formativi per il passaggio ai percorsi liceali o a quelli dell’istruzione e della formazione professionale (art. 6).

Nelle scuole di apprendistato, il numero maggiore di studenti si riscontra nel settore artigianato e industria (59,1% degli iscritti totali), commercio e servizi (24,3%) e in quello alberghiero e alimentare (13,9%). Esigue risultano, invece, le iscrizioni agli indirizzi agricolo e sanitario (Astat, 2006).

Contatti:

Formazione professionale in lingua italiana
Servizio di orientamento professionale

Via S.Geltrude 3 - 39100 Bolzano

Tel. 0471/ 413800

Ufficio provinciale apprendistato e maestro artigiano
Via Dante 11 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 / 416980
Link sito web Ufficio apprendistato e maestro artigiano