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Legge provinciale 1/1993

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La concessione di contributi per lo sviluppo dell'economia cooperativa é regolata dalla legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1 e dai relativi criteri attuativi, approvati con delibera della Giunta provinciale del 9 marzo 2009, n 689.

Possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge le società cooperative iscritte al Registro delle cooperative della provincia di Bolzano, che hanno la propria sede legale nel territorio provinciale e che vi svolgono prevalentemente la propria attività, purché rientranti nelle seguenti tre tipologie:

  • cooperative sociali (di "tipo a" o di "tipo b");
  • cooperative di produzione e lavoro tra lavoratori collocati in mobilità o che siano stati licenziati a seguito di fallimento o di altra procedura concorsuale, di chiusura dell'azienda o di consistenti riduzioni di personale, e subentro di cooperative di lavoratori nella gestione delle imprese;
  • avvio di attività sperimentali di forme occupazionali particolari, anche con riguardo alla formazione professionale della donna, alla sua qualificazione e riqualificazione nonché al suo reinserimento lavorativo, mediante la costituzione di cooperative.

Sono ammesse ad agevolazione le spese riguardanti le seguenti iniziative :

  • capitalizzazione iniziale e successivi aumenti di capitale;
  • acquisizione, costruzione, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento degli immobili;
  • acquisto di macchinari, attrezzatura, impianti ed automezzi;
  • formazione di scorte di materie prime e semilavorati;
  • locazione finanziaria (leasing) di beni mobili ed immobili;
  • locazione di immobili destinati a laboratori, depositi e uffici.

Le domande di agevolazione devono essere presentate all'Ufficio sviluppo della cooperazione entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno utilizzando la prevista modulistica.

Si raccomanda di verificare il possesso dei requisiti richiesti prima di inoltrare la domanda di contributo.

Per le cooperative sociali e le altre organizzazioni non profit attive nel settore sociale e sanitario con necessità di accedere al mercato del credito bancario, è inoltre prevista la possibilità di godere delle garanzie erogate della cooperativa di garanzia Socialfidi: www.socialfidi.coop

 

La legge provinciale 1/1993 sostiene inoltre - sempre per le tipologie di cooperativa sopra elencate - l'erogazione di servizi di assistenza tecnica per la predisposizione di progetti imprenditoriali, l'elaborazione di analisi di mercato e la redazione di studi di fattibilità per l’avvio di nuove iniziative in forma cooperativa, così come per l’accompagnamento di rilevanti ristrutturazioni aziendali, nonché la formazione professionale e manageriale dei soci e gli interventi di accompagnamento e consulenza (tutoraggio) necessari al decollo delle iniziative imprenditoriali avviate.

Gli interventi di assistenza tecnica sono erogati dalle locali associazioni di rappresentanza delle cooperative riconosciute (Lega provinciale delle cooperative di Bolzano, Confcooperative Bolzano, Raiffeisenverband Südtirol, A.G.C.I. Alto Adige - Südtirol) e finanziati, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, dall'Amministrazione provinciale. Le persone interessate alla costituzione di una nuova cooperativa nonchè le cooperative già costituite possono rivolgersi direttamente a tali associazioni di rappresentanza, che provvederanno poi ad inoltrare il progetto all'Amministrazione provinciale.

 

Per ulteriori informazioni: coop@provincia.bz.it