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Legge regionale 15/1988

Le iniziative previste dalla legge regionale 15/1988 possono essere attuate:

  • mediante sussidi alle cooperative a parziale copertura delle spese connesse alla costituzione e all'avvio di nuove attività;
  • mediante contributi per la realizzazione di singole iniziative;
  • direttamente dall’Amministrazione provinciale
    le iniziative previste possono essere attuate direttamente dall'Amministrazione provinciale, anche avvalendosi attraverso convenzioni, incarichi o atti equivalenti, della collaborazione di associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, di società cooperative e loro consorzi, di enti ed organizzazioni sia pubblici sia privati, nonchè di persone fisiche.
    La paternità di tali iniziative, così come tutti i diritti eventualmente collegati, rimangono in capo all'Amministrazione provinciale.
    Qualora l'iniziativa venga proposta o eseguita da un'associazione di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciuta, essa deve vedere la partecipazione di almeno metà delle associazioni di rappresentanza riconosciute.

I richiedenti i contributi devono avere la sede legale o la residenza e svolgere prevalentemente l'attività nell'ambito del territorio della provincia.

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Per ulteriori informazioni: coop@provincia.bz.it