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Microstrutture aziendali per l'infanzia
La legge provinciale 8/1996 prevede la concessione di contributi a favore dei datori di lavoro privati e pubblici che usufruiscono del servizio di microstruttura aziendale.
Con deliberazione n. 332 del 1.03.2010 sono stati approvati i relativi criteri e le modalità di concessione.
1) CONTRIBUTI PER IL DATORE DI LAVORO.
Il datore di lavoro (pubblico o privato) che intende organizzare il servizio di microstruttura aziendale per i figli dei/delle propri/e collaboratori/trici (v. art. 1 ter della L.P. 8/1996 legge allegata) può ricevere contributi provinciali per i costi di gestione dello stesso (spese correnti) rivolgendosi alla ns. Ripartizione 34 Innovazione (v. indirizzo sottostante), nella misura del 33,3% dei costi ammessi a contributo.
Per realizzare tale servizio i datori di lavoro possono acquistare posti bambino presso servizi di microstruttura già funzionanti presenti nelle vicinanze, gestiti da cooperative sociali su incarico dei Comuni, (v. lista aggiornata) oppure creare un servizio proprio, all'interno dell'azienda.
La gestione verrà in ogni caso affidata ad una cooperativa/associazione fra quelle che sul ns. territorio già operano nel settore dei servizi all'infanzia (v. lista allegata), con la quale il datore di lavoro stipulerà un'apposita convenzione (v. modello-base allegato) e il servizio dovrà rispettare i criteri di accreditamento per le microstrutture per l'infanzia, previsti dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1598/2008 (v criteri di accreditamento) e quanto previsto dal DPP n. 43/2005
La domanda di contributo va inoltrata alla Ripartizione 34 "Innovazione ricerca sviluppo e cooperative" utilizzando l'apposito modulo (v. allegati). entro il 28 febbraio dell'anno finanziario cui si riferisce la gestione del servizio di microstruttura o l'acquisizione di posti-bambino presso una microstruttura posta nelle vicinanze, oppure in data successiva, qualora si dia inizio al servizio nel corso dell'anno in un momento successivo.
2) CONTROLLO IDONEITÁ DELLA STRUTTURA- Accreditamento - garanzia di qualità:
In ogni caso è opportuno far valutare preventivamente da parte del responsabile del servizio igiene pubblica del comprensorio sanitario competente (che fa anche parte del team di esperti per la valutazione dei servizi ai fini dell'accreditamento (v. lista) l'idoneità dei locali che si intenderebbe eventualmente utilizzare, in modo da essere sicuri di poterli adibire a tale scopo e da poter prevedere fin da subito anche gli eventuali costi di adattamento/ristrutturazione ecc. che si rendessero necessari per ottemperare alla vigente disciplina dell' accreditamento.
Sarà cura poi della cooperativa che gestirà il servizio di microstruttura richiederne l'accreditamento (qualora il servizio non fosse già stato accreditato), presentando apposita domanda al competente Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù 24.1 della Provincia Autonoma di Bolzano, ed inviando per conoscenza copia della domanda e della documentazione anche alla Ripartizione 34 "Innovazione ricerca sviluppo e cooperative".
3) CONTRIBUTI PER L'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO (COOPERATIVA SOCIALE)
Per quanto riguarda i costi d'investimento per l'allestimento del servizio, (arredi, ristrutturazione e quant'altro) non è previsto alcun contributo in conto capitale per i datori di lavoro, ma vi è la possibilità per le cooperative sociali/ enti gestori del servizio di ottenere contributi provinciali per spese d'investimento (acquisto arredi, ristrutturazione, affitto. ecc.) ai sensi della legge provinciale 1/1993 e relativi criteri vedi in particolare il CAPO II Artt. 5, 7, 8, della L.P. 1/93) che si trovano cliccando qui.
In sostanza le cooperative sociali possono ricevere in base all'art. 3 e lettere da a) fino ad f) della delibera della Giunta prov. le. n. 689 del 9 marzo 2009, i seguenti CONTRIBUTI:
b) e c) Per acquisto, trasformazione ristrutturazione d'immobili e acquisto macchinari e attrezzature, contributi in conto capitale max 50% (fino al 65% solo per cooperative sociali) spesa ammessa min. 5.000,00 € il contributo può ammontare a max 10 volte patrimonio netto
a) per capitalizzazione iniziale o ricapitalizzazione max 50%
spesa ammessa min. 2.500,00 € e max 50.000,00 €; il contributo può ammontare Max 5 volte il patrimonio netto come da ultimo bilancio
f) contributo per locazione di immobili: contributo max 50% della spesa ammissibile (che è max 50% della spesa) e max 5 anni dalla costituzione della cooperativa (liquidabile in rate semestrali)
e) contributo per leasing di mobili e immobili.
CONDIZIONI /VINCOLI da rispettare: Da notare all' Art. 5 L.P. 1/1993 il VINCOLO di non alienazione, cessione o cambiamento d‘uso dei beni per quali i DESTINATARI (in qs. caso le cooperative sociali gestori del servizio.) hanno ricevuto il contributo di 10 anni per gli immobili e di 5 anni per attrezzature, impianti e automezzi
4) AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DATORI DI LAVORO E PER LE FAMIGLIE UTENTI DEL SERVIZIO DI MICROSTRUTTURA AZIENDALE:
Si riporta di seguito la normativa statale vigente in materia, che prevede svariate misure agevolative:
- art. 4 Legge 18 ottobre 2001 n. 383 (c.d. Tremonti bis);
- art.70 Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002);
- art.91 Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003);
- art.48 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi)
Per avere gli aggiornamenti costanti e spiegazioni approfondite a riguardo è opportuno consultare il sito dell'agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Ripartizione provinciale Innovazione, Ricerca, Sviluppo e Cooperative, Via Raiffeisen, 5, 39100 Bolzano,
Persona di riferimento: Maria Cristina Ghedina e-mail cristina.ghedina@provincia.bz.it , tel. n. 0471 413736-3721
Legge provinciale n. 8/1996 e successive modifiche
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